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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31909/2025 del 07/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (organo di autogoverno)

La controversia

Un componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, designato dal Parlamento, ha impugnato davanti al TAR del Lazio la delibera con cui il Consiglio di Presidenza aveva dichiarato la sua decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545/1992, insieme agli atti di avvio e di immediata efficacia della decadenza. Il ricorrente originario sosteneva che si trattasse di un provvedimento sanzionatorio fondato su una valutazione discrezionale dell’operato e della condotta del componente, idoneo a ledere il prestigio dell’organo e quindi devoluto alla giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Presidenza, nel proporre regolamento preventivo di giurisdizione, sosteneva invece che la misura fosse solo ricognitiva della sopravvenuta mancanza di un requisito legale di permanenza nella carica, quindi incidente su un diritto soggettivo perfetto con giurisdizione del giudice ordinario. Il resistente insisteva per la giurisdizione amministrativa, valorizzando il percorso istruttorio, il parere dell’Avvocatura dello Stato, la discussione consiliare e il riferimento all’eccesso di potere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la delibera di decadenza non abbia natura autoritativa o sanzionatoria, ma costituisca un atto meramente ricognitivo della sussistenza di presupposti legali predeterminati per il mantenimento della carica di componente dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria. La valutazione compiuta dal Consiglio di Presidenza è stata qualificata come attività vincolata di sussunzione di fatti concreti nella clausola legale dell’"attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria", con incidenza su una posizione di diritto soggettivo perfetto all’elettorato passivo e alla permanenza nel munus pubblico elettivo. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito del giudizio principale, per come emerge dal testo riportato.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2-ter, d.lgs. n. 545/1992

    "attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria"

    La disposizione introduce una causa di incompatibilità/decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; la verifica della sua ricorrenza è attività vincolata, non discrezionale, e comporta un mero accertamento ricognitivo dei presupposti legali.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 545/1992

    Richiamato nel giudizio principale come norma che, insieme all’art. 17, comma 2-ter, delimiterebbe la disciplina della carica e dei relativi presupposti.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Menionato solo quanto alla riserva di domanda risarcitoria nel giudizio principale.

  • art. 10 c.p.a.

    Richiamato quale base del regolamento preventivo di giurisdizione, nel coordinamento con l’art. 41 c.p.c.

  • art. 41 c.p.c.

    Richiamato quale norma processuale per il regolamento preventivo di giurisdizione.

  • art. 51 Cost.

    La permanenza nella carica è ricondotta a una situazione di diritto soggettivo perfetto, garantita dall’art. 51 Cost., in quanto attinente all’elettorato passivo e al munus pubblico elettivo.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare soprattutto in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
  • Quando un organo accerta se sussistano requisiti legali predeterminati per il mantenimento di una carica elettiva, senza comparazione discrezionale di interessi, l’atto ha natura ricognitiva e non autoritativa.
  • La decadenza conseguente alla sopravvenuta mancanza di un requisito legale di permanenza nella carica incide su un diritto soggettivo perfetto alla conservazione dell’incarico e resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Non muta la natura dell’atto la circostanza che l’organo abbia svolto un procedimento istruttorio articolato o una discussione interna, se l’esito consiste comunque nella mera applicazione vincolata della norma al fatto accertato.
  • La presenza di motivazione o di un supporto argomentativo non trasforma in sanzionatorio un provvedimento che si limita a dichiarare l’incompatibilità o la decadenza prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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