Cassazione Penale, Ordinanza n. 01995/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna dei ricorrenti. Conseguentemente ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, esclusa la possibilità di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dei due imputati per vari reati, tra cui, per quanto rileva nel ricorso, il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Uno dei ricorrenti contestava: 1) la sussistenza stessa del reato, sostenendo che la detenzione fosse per uso personale; 2) il trattamento della recidiva; 3) il diniego delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente censurava il computo della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che la doglianza sull'uso personale costituiva motivo nuovo non dedotto in appello e, quindi, non proponibile in cassazione; quanto al trattamento sanzionatorio, ha affermato che il giudizio del merito è valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se motivata in modo non manifestamente illogico e con riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., osservando che la sentenza impugnata aveva indicato elementi del fatto idonei a fondare una maggiore pericolosità e che i ricorsi non avevano confutato l'assenza di dati positivamente valutabili per le attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come titolo di reato già ritenuto sussistente in appello e oggetto di conferma della condanna; la Corte non entra nel merito della configurabilità per la doglianza ritenuta nuova.
La Corte lo richiama per affermare che in cassazione non è consentita la proposizione di un motivo nuovo non dedotto in appello.
È richiamato quale parametro del giudizio di commisurazione della pena e delle attenuanti generiche, valutazione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cassa delle ammende
La condanna al pagamento della somma è conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta censure di merito non formulate in appello: il motivo nuovo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il giudizio sulla dosimetria della pena e sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per vizi macroscopici di motivazione o manifesta illogicità.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che la sentenza dia conto degli elementi ritenuti preponderanti, in particolare quelli valorizzati ex art. 133 c.p., e che non emergano dati positivamente apprezzabili in senso favorevole all'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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