Cassazione Penale, Ordinanza n. 01947/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, resa dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone, che gli aveva applicato la pena di due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione e 1.000 euro di multa per più reati unificati dal vincolo della continuazione, con attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della rapina. Con un unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena, la mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione, la mancata applicazione della decisione della Corte costituzionale n. 86/2024, la mancata riduzione di un terzo della pena per la pretesa attenuante della lieve entità e l'eccessività della pena. Ha sostenuto che la propria partecipazione sarebbe stata meramente ancillare rispetto al correo, che il suo ruolo sarebbe stato solo di presenza, e che il giudice non avrebbe considerato il concreto disvalore della condotta né l'esiguità del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in caso di patteggiamento, il ricorso è consentito solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure proposte non rientravano in tali ipotesi. In particolare, la doglianza sull'illegalità della pena in realtà riguardava soltanto profili di commisurazione e di bilanciamento delle circostanze, quindi questioni non deducibili in cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura sull'omessa applicazione di un'attenuante non espressamente richiesta, ossia la lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale n. 86/2024. Anche la dedotta erronea qualificazione giuridica è stata considerata solo nominale, poiché in realtà mirava a contestare la valutazione del disvalore del fatto. Il ricorso è stato deciso de plano e l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente.
art. 133 c.p.
i profili di commisurazione della pena fondati sui parametri dell'art. 133 c.p. non integrano l'illegalità della pena ai fini dell'impugnazione avverso il patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento proposti dopo la novella del 2017, la trattazione avviene de plano.
art. 616, comma 1, c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 628, terzo comma, n. 1), c.p.
aggravante contestata e ritenuta assorbita nella definizione pattizia della pena.
art. 628 c.p.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto in relazione alla rapina impropria.
art. 86/2024 Corte costituzionale
richiamata dal ricorrente come fonte dell'asserita attenuante della lieve entità del fatto, non applicabile in questa sede per difetto di deduzione rituale nel patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è soggetto a motivi tassativi: sono deducibili solo vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Per "illegalità della pena" deve intendersi una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente il limite legale per specie o quantità; non vi rientrano le censure sulla mera commisurazione della pena, sul bilanciamento delle circostanze o sulla misura delle diminuzioni ex art. 133 c.p.
- Nel patteggiamento non è deducibile in cassazione l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non espressamente menzionate nella richiesta di applicazione della pena.
- La deduzione di un'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesti in realtà solo la valutazione del disvalore concreto della condotta o altri profili di merito non rientranti nei motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può procedere de plano e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01946/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01948/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01949/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01975/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01977/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01979/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →