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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01946/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato giudicato con rito abbreviato e poi in appello con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte d'appello di Genova, aderendo all'accordo tra le parti, ha riformato la decisione di primo grado e ha rideterminato la pena in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e 280 euro di multa per tentata rapina pluriaggravata in concorso, riconoscendo la prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità sulle aggravanti contestate. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., carenza di motivazione: sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare una maggiore riduzione della pena ex art. 56 c.p., come richiesto nell'appello, anche in ragione dell'offensività ridotta della condotta. La censura, però, investe solo la quantificazione della pena concordata e non denuncia alcuna illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo i vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono proponibili doglianze sulla determinazione della pena concordata, salvo che la sanzione sia illegale. Poiché il ricorrente si è limitato a contestare la motivazione sulla misura della pena senza allegare alcuna illegalità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa a seguito di tale accordo è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici, non per contestazioni sulla pena concordata se non nei casi di illegalità

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione non è deducibile, nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., quando riguarda la pena concordata e non profili di illegittimità della sanzione

  • art. 56 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una maggiore riduzione della pena per il tentativo

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato nella giurisprudenza citata come profilo non deducibile in cassazione contro il concordato in appello, salvo prescrizione maturata prima della sentenza di appello

  • art. 610 c.p.p.

    il comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, consente la trattazione de plano del ricorso avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    ha inserito nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, rilevante per la trattazione de plano del ricorso

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non è invece consentito rimettere in discussione i motivi rinunciati.
  • Le censure relative alla determinazione della pena concordata sono inammissibili quando non deducono un'illegalità della sanzione, cioè quando la pena rientra nei limiti di legge ed è di specie conforme al trattamento sanzionatorio previsto.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere in cassazione una rivalutazione della misura della pena liberamente concordata dalle parti e recepita dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità contro sentenze emesse a seguito di concordato in appello, la possibilità di rilevare cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è limitata, salvo l'ipotesi della prescrizione maturata prima della decisione d'appello.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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