Cassazione Penale, Ordinanza n. 01977/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Resta ferma, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la precedente condanna per il delitto di evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo: a) vizi di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza; b) illegittimità del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; c) eccessività della pena, con implicito richiamo anche al diniego delle attenuanti generiche. La Corte osserva che le prime due censure erano manifestamente infondate e, soprattutto, meramente reiterative dei motivi di appello, senza alcun confronto con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a loro confutazione. Quanto alle attenuanti generiche, viene ribadito che si tratta di un giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se motivato con riferimento, anche per relationem, agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e non connotato da arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna, cioè l'evasione.
art. 131-bis c.p.
È invocato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto; la censura viene ritenuta manifestamente infondata.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro del giudizio di merito sulle attenuanti generiche; la motivazione è sindacabile solo se arbitraria, illogica, contraddittoria o immotivata.
art. 616 c.p.p.
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il criterio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si limitano a riprodurre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà o totale mancanza di motivazione.
- Il giudizio sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve indicare gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, anche mediante richiamo alla motivazione della decisione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01946/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01947/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01948/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01949/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01975/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01979/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →