Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01975/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'assenza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'entità della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di legittimità ha tuttavia rilevato che la censura investiva il trattamento sanzionatorio, materia rimessa al giudizio di fatto del merito, e che la motivazione è insindacabile in cassazione se dà conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e non è manifestamente illogica o arbitraria. Ha inoltre osservato che una specifica e dettagliata giustificazione della pena è richiesta soltanto quando essa si discosti in modo marcato dal medio edittale, mentre nel caso concreto la pena era stata applicata nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il titolo di reato per cui la condanna in appello è stata confermata; la decisione di legittimità non ne rivaluta il merito, ma si limita a esaminare la doglianza sulla pena.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice di merito richiama, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati da questa norma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà, poiché la determinazione della pena costituisce giudizio di fatto.
  • Una specifica e approfondita motivazione sulla quantificazione della pena è necessaria solo quando il giudice si discosti in modo sensibile dal minimo o dal medio edittale; se la pena è applicata nel minimo edittale, la motivazione può essere concisa.
  • Le doglianze che mirano esclusivamente a contestare la misura della pena, in assenza di vizi macroscopici della motivazione, non superano il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.