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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01948/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva definito il gravame mediante concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma della condanna di primo grado, rideterminando la pena per estorsione con il riconoscimento di ulteriori attenuanti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. e in riferimento all'art. 129 c.p.p., che la Corte territoriale avrebbe dovuto proscioglierlo perché il fatto non costituiva reato: sosteneva che, nel rapporto con la persona offesa, il debito di gioco fosse stato oggetto di novazione e trasformato in riconoscimento di debito, con conseguente insussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza mossa non rientrasse tra quelle deducibili contro una sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché atteneva alla pretesa mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e alla qualificazione sostanziale del fatto, profili non più contestabili in sede di legittimità dopo l'accordo sui motivi, salvo il caso di pena illegale o di prescrizione maturata prima della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello delimita l'oggetto del successivo controllo di legittimità: sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono invece deducibili i motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata declaratoria immediata di cause di proscioglimento non può essere fatta valere con ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo l'ipotesi della prescrizione maturata prima della sentenza d'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La censura è stata ritenuta non rientrante nei casi di ricorso ammissibile contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.

  • art. 610 c.p.p.

    Dopo la novella del 2017, il ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. è trattato de plano ai sensi del comma 5-bis.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    È stata riconosciuta in appello, oltre ad altre attenuanti, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ai fini della rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla validità del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo, non anche per motivi di merito rinunciati.
  • Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sulla base di una pretesa causa di non punibilità o di insussistenza del reato, salvo il caso della prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello.
  • La qualificazione giuridica del fatto e le censure relative al merito della responsabilità restano precluse quando le parti abbiano aderito al concordato sui motivi di appello, salvo il limite dell'illegalità della pena.
  • La trattazione de plano del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è conseguenza del regime processuale speciale introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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