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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01949/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'istanza di riabilitazione da una misura di prevenzione personale di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicata con decreto del tribunale nel 2011 per la durata di quattro anni. La corte d'appello ha accolto l'istanza e ha dichiarato la riabilitazione con ordinanza resa de plano. Avverso tale provvedimento il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge, sostenendo che, in assenza di una prova costante ed effettiva di buona condotta, la domanda di riabilitazione avrebbe dovuto essere respinta. La questione devoluta alla Cassazione non riguarda il merito della buona condotta, ma il regime di impugnazione del provvedimento della corte d'appello in materia di riabilitazione da misure di prevenzione personali.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura sulla buona condotta, ma ha ritenuto che il rimedio esperito non fosse il ricorso per cassazione. Ha infatti qualificato il ricorso come opposizione, in applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso, ritenendo che il provvedimento de plano sulla riabilitazione sia impugnabile con opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha emesso.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La domanda di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali è disciplinata da un rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale, previo giudizio di compatibilità.

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Si applica al procedimento di riabilitazione in materia di misure di prevenzione personali; prevede che il giudice proceda a norma dell'art. 667, comma 4, c.p.p. nelle materie relative alle richieste di riabilitazione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Il provvedimento è adottato de plano e contro di esso il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Il ricorso erroneamente proposto è qualificato secondo il suo contenuto sostanziale come opposizione, con conservazione dell'impugnazione e trasmissione degli atti al giudice competente.

Massime di principio

  • Il provvedimento con cui la corte d'appello decide sull'istanza di riabilitazione relativa a una misura di prevenzione personale, quando emesso de plano, non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con opposizione davanti alla stessa corte d'appello che lo ha pronunciato.
  • Il rinvio operato dall'art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 alle disposizioni del codice di procedura penale si estende anche all'applicazione dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., purché ne ricorrano i presupposti di compatibilità.
  • In presenza di un'impugnazione proposta con rimedio processuale erroneo ma riconducibile sostanzialmente al mezzo corretto, il giudice deve qualificare l'atto secondo il suo contenuto effettivo, evitando una declaratoria di inammissibilità quando la volontà impugnatoria sia chiaramente desumibile.
  • Nel procedimento di riabilitazione in materia di misure di prevenzione personali, il controllo sulla correttezza del rimedio impugnatorio precede l'esame delle censure di merito sulla buona condotta del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

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