Cassazione Civile, Ordinanza n. 19777/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società emittente)
La controversia
La controversia riguarda tre buoni postali fruttiferi emessi nel 1986. I sottoscrittori, poi succeduti dagli eredi della originaria intestataria, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del rendimento che ritenevano dovuto sulla base delle indicazioni stampigliate sui titoli, sostenendo che la presenza sui buoni delle vecchie tabelle di rendimento, sia pure con timbro di nuova serie, avesse ingenerato un legittimo affidamento nella corresponsione dei più favorevoli interessi della precedente serie almeno per l’ultimo decennio di durata. Il giudice di primo grado aveva dato loro ragione per quanto qui interessa; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione dell’emittente, ritenendo che per i buoni emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986 dovesse applicarsi la disciplina della nuova serie e che non potesse invocarsi un affidamento tutelabile sulle indicazioni residue della vecchia tabella. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 117 e 1337 c.c. per mancato riconoscimento dell’affidamento; violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c. per errata interpretazione del titolo; violazione dell’art. 1375 c.c.; violazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 e degli artt. 4 e 5 d.m. 13/06/1986; nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e motivazione apparente, per adesione alla precedente ordinanza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, terzo, quarto e quinto motivi fossero inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte in tema di buoni postali fruttiferi di nuova serie emessi su moduli della serie precedente con timbro sostitutivo. Ha inoltre escluso che vi fosse motivazione apparente, osservando che la Corte d’appello aveva svolto un esame critico delle questioni e non un mero rinvio acritico. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione delle regole ermeneutiche, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della interpretazione del titolo, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro di correttezza nell’adempimento/attuazione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con la giurisprudenza consolidata
invocato per sostenere la tutela dell’affidamento nelle trattative e nel rapporto, ma la Corte ha escluso la sua rilevanza nel caso concreto
la sua violazione non può essere dedotta come mera contrapposizione della propria lettura del titolo a quella del giudice di merito
richiamato nei motivi sul canone di buona fede nell’interpretazione contrattuale, ma non ritenuto utilmente violato
invocato per l’interpretazione contro l’autore della clausola, ma la censura è stata reputata inammissibile
dedotto come base della pretesa applicazione dei rendimenti indicati sui buoni, senza successo
considerato norma cogente, operante anche tramite integrazione eteronoma del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c., idonea a prevalere sulle indicazioni difformi stampigliate
art. 4 d.m. 13 giugno 1986
richiamato per individuare i rendimenti applicabili ai buoni della nuova serie
art. 5 d.m. 13 giugno 1986
richiamato insieme all’art. 4 per la disciplina dei tassi dei buoni
invocato per denunciare vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato nel motivo di nullità della sentenza, senza esito favorevole
base dell’inammissibilità dei motivi quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare che la motivazione per relationem è ammissibile se sorretta da autonomo esame critico
evocato per affermare la prevalenza delle clausole aggiunte sui moduli prestampati quando incompatibili
utilizzato come meccanismo di inserzione automatica della disciplina imperativa nei rapporti regolati da buoni postali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi, quando il titolo di nuova emissione utilizza supporti della serie precedente con apposizione di timbri sostitutivi, l’interpretazione deve considerare l’unità complessiva della dichiarazione e non può attribuire valore decisivo a singole indicazioni residue se incompatibili con la nuova disciplina applicabile.
- La disciplina normativa cogente che regola l’emissione e il rendimento dei buoni postali si inserisce nel rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c. e prevale sulle pattuizioni o sulle stampigliature difformi del titolo.
- Il legittimo affidamento non è configurabile quando l’apparenza invocata non sia univoca e si risolva in una questione interpretativa del testo contrattuale, specie se il contenuto del titolo è reso ambiguo da una sovrapposizione materiale di indicazioni della vecchia e della nuova serie.
- In cassazione non è ammissibile censurare la decisione di merito limitandosi a contrapporre una diversa lettura del titolo o del contratto; per denunciare violazione delle norme ermeneutiche occorre indicare puntualmente quali canoni siano stati violati e in che modo.
- La motivazione per relationem è valida se il giudice di merito mostra di aver esaminato criticamente le questioni e di aver aderito consapevolmente a un orientamento giurisprudenziale consolidato; non è, di per sé, motivazione apparente.
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