Cassazione Civile, Ordinanza n. 22795/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh ha impugnato davanti al Giudice di pace di Milano un decreto di espulsione prefettizio e il connesso ordine di allontanamento dal territorio italiano. Il giudice di merito ha rigettato l'opposizione ritenendo, tra l'altro, che l'interessato si fosse sottratto ai controlli in ingresso, che non avesse coltivato tempestivamente la procedura di ricongiungimento familiare riguardante i figli e che non ricorressero altri presupposti di legge per l'accoglimento. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 103, commi 6 e 8, d.l. 34/2020, sostenendo che il decreto espulsivo non avrebbe potuto essere confermato perché era ancora pendente un procedimento di emersione/regolarizzazione presso la Prefettura di Milano; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di fatti storici decisivi, relativi sia alla domanda di emersione sia alla pendenza di una richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, evidenziando anche di avere prodotto documentazione reddituale e di aver trasferito la residenza in un'abitazione idonea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti davanti alla Corte instaurati dal 1 gennaio 2023 in forza dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 149/2022, il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente in via telematica, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma. Poiché dagli atti risultava che il ricorso era stato depositato in modalità non telematica, la Corte ha ritenuto integrata la sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. L'opposizione del ricorrente alla proposta di definizione anticipata è stata ritenuta non idonea a superare il rilievo di improcedibilità. Nessuna statuizione sulle spese, per mancato deposito di controricorso del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'esenzione dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103, commi 6 e 8, d.l. 34/2020
Invocato dal ricorrente per sostenere che la pendenza della procedura di emersione/regolarizzazione avrebbe inciso sulla legittimità del decreto di espulsione.
art. 35, comma 2, d.lgs. 149/2022
È la norma transitoria che rende applicabile, ai procedimenti davanti alla Corte di cassazione instaurati dal 1 gennaio 2023, il regime del deposito telematico degli atti.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche
Il deposito telematico è imposto in via esclusiva, salvi i casi eccezionali previsti dalla norma; il deposito con modalità non telematiche comporta improcedibilità.
La Corte richiama la norma per affermare che il ricorso depositato fuori dai casi consentiti con modalità non telematiche deve essere dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione instaurato dal 1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla disciplina attuativa.
- Il deposito del ricorso per cassazione in modalità non telematica, quando non ricorrano i casi tassativi di deroga, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- Quando il ricorso è improcedibile per un vizio processuale assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito o di legittimità dedotti contro la decisione impugnata.
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