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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18547/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società in liquidazione un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione di sanzioni, dopo aver riqualificato una pluralità di operazioni con altra società come cessione di azienda. La contribuente aveva contestato, tra l'altro, la decadenza dal potere impositivo, l'inesistenza del presupposto della cessione d'azienda, il travisamento dei fatti, la violazione degli artt. 15, 20 e 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, il difetto di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni. In appello la CTR aveva ritenuto esistente un giudicato esterno formatosi su una sentenza relativa a IVA, considerandolo preclusivo della rivalutazione della qualificazione dell'operazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non poteva ritenersi formatosi il giudicato esterno, poiché la sentenza richiamata non era ancora passata in giudicato formale; ha inoltre censurato l'applicazione degli artt. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 e 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per mancata previa emissione/notifica di avviso di accertamento, e ha denunciato l'omesso esame di fatti relativi alle perdite, all'avviamento negativo e alla normalità imprenditoriale della condotta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di giudicato esterno posta a base della decisione di merito. Ha chiarito che il giudicato formale presuppone la scadenza del termine per ricorrere per cassazione o il rigetto del ricorso, non la sola pronuncia che dichiari tardivo l'appello; inoltre, il precedente evocato riguardava un tributo diverso (IVA), con soggetto passivo, presupposto e base imponibile diversi dall'imposta di registro, sicché gli eventuali effetti estensivi del giudicato dovevano essere verificati con particolare cautela. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto anche dei recenti interventi della Corte costituzionale sull'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera solo quando la decisione sia divenuta definitiva; non può essere invocato in presenza di una sentenza non ancora coperta da giudicato formale.

  • art. 324 c.p.c.

    La cosa giudicata formale si forma allo spirare del termine per impugnare in cassazione o con il rigetto del ricorso per cassazione, non con la sola declaratoria di tardività dell'appello.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato come norma disciplinante l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro; la sua applicazione va verificata alla luce della corretta qualificazione dell'operazione e delle condizioni per l'emissione dell'atto.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È evocato dalla ricorrente per contestare la riqualificazione antielusiva; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 15 d.P.R. n. 131 del 1986

    Norma richiamata dalla contribuente tra le disposizioni asseritamente violate nella determinazione dell'imposta di registro; la censura non è stata esaminata per assorbimento.

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    L'interpretazione della norma deve tener conto dei recenti interventi della Corte costituzionale; la Corte di rinvio dovrà considerare tale evoluzione nella qualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986

    Norma richiamata dalla parte ricorrente tra quelle asseritamente violate; non vi è una specifica statuizione di merito nella decisione di legittimità.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione da remoto della camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno può spiegare effetti preclusivi solo se la decisione richiamata sia effettivamente passata in giudicato formale; non basta la mera pronuncia che dichiari tardiva l'impugnazione, quando essa sia ancora suscettibile di ricorso per cassazione.
  • L'efficacia del giudicato esterno va valutata con particolare cautela quando il precedente riguarda un tributo diverso, poiché soggetto passivo, presupposto d'imposta e base imponibile possono non coincidere, limitando o escludendo l'estensione automatica dell'accertamento compiuto in altro giudizio.
  • Se la premessa logico-giuridica della decisione di merito è caduta per erronea applicazione del giudicato esterno, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono il riesame del merito della qualificazione dell'operazione e della base imponibile.
  • Nell'imposta di registro la qualificazione dell'operazione imponibile deve essere compiuta tenendo conto dell'evoluzione interpretativa dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, anche alla luce dei recenti interventi della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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