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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04082/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 promosso da un avvocato, difensore d’ufficio di un imputato nel processo penale, contro il decreto/ordinanza di liquidazione che aveva quantificato i compensi dovutigli per l’attività svolta e aveva rigettato la richiesta di spese. Il tribunale aveva poi riconosciuto una somma per la difesa d’ufficio e per una fase esecutiva infruttuosa, ma aveva negato le spese del giudizio di opposizione ritenendo che non vi fosse stata resistenza dell’amministrazione. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: 1) violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, perché la causa sarebbe stata decisa da un magistrato diverso dal capo dell’ufficio giudiziario; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per omessa liquidazione delle spese a favore del ricorrente nonostante l’accoglimento dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la competenza funzionale per l’opposizione al decreto di liquidazione spetta a un giudice monocratico del tribunale o della corte d’appello appartenente all’ufficio del magistrato che ha emanato il provvedimento impugnato, e la designazione del giudice assegnatario vale come delega del capo dell’ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo: il difensore che agisce per ottenere il corretto pagamento dei propri compensi ha una propria autonoma legittimazione e, se vittorioso, ha diritto alla regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza/causalità. La motivazione del tribunale, che negava le spese solo perché il Ministero non si era costituito, è stata ritenuta erronea. L’ordinanza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata al Tribunale di Ferrara in diversa composizione per la loro nuova liquidazione, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011

    La decisione sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari spetta a un giudice monocratico dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; la designazione del giudice assegnatario può valere come delega del capo dell’ufficio.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È il rimedio utilizzato per contestare il decreto di liquidazione dei compensi; il difensore vi agisce per far valere un proprio diritto soggettivo patrimoniale.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per fondare l’autonoma legittimazione del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel proporre opposizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza/causalità e devono gravare sulla parte che ha dato causa al processo.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese del giudizio di opposizione.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Indicato come base del procedimento davanti al tribunale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, la competenza funzionale appartiene a un giudice monocratico dell’ufficio giudiziario di riferimento, individuato dal capo dell’ufficio o da un suo delegato; un errore formale nell’indicazione della parte convenuta nel provvedimento non incide, se il ricorso è stato correttamente incardinato e notificato all’amministrazione competente.
  • Il difensore che impugna la liquidazione dei propri compensi agisce per la tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale e, se ottiene l’accoglimento dell’opposizione, ha diritto alla regolazione delle spese secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • La mancata costituzione della parte intimata non esclude di per sé la condanna alle spese: ciò che rileva è il criterio di causalità/soccombenza, e le spese devono essere poste a carico della parte che, non adempiendo correttamente all’obbligazione o contestando ingiustificatamente la pretesa, ha reso necessario il ricorso al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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