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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22369/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava in cassazione la sentenza d'appello che, nel contesto di un rapporto di lavoro trasferito a seguito di cessione d'azienda proveniente da procedura fallimentare, aveva confermato: l'illegittimità del primo licenziamento disciplinare intimato il 15 febbraio 2017; la legittimità del secondo licenziamento disciplinare del 7 aprile 2017; la condanna del datore al pagamento della retribuzione globale di fatto e dei contributi solo per il periodo intercorrente tra i due recessi. Il ricorso principale articolava undici motivi: contestava la quantificazione del risarcimento ex art. 18 St. lav.; lamentava la nullità della sentenza per omesso esame dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare del 24 marzo 2017 e per difetto di potere disciplinare della cessionaria rispetto a fatti anteriori al trasferimento; deduceva omesso esame di un fatto decisivo in tema di ritorsività del licenziamento; censurava genericità e immutabilità della contestazione; lamentava mancata comparazione con il CCNL e mancata verifica di una tutela collettiva più favorevole; denunciava omesso accertamento dell'onere di allegazione e prova della giusta causa; contestava l'uso di dichiarazioni rese in altro giudizio; e infine censurava la liquidazione delle spese. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, poi assorbito, relativo a vizi della sentenza d'appello sulla valutazione del primo licenziamento, sulla specificità della contestazione e sul calcolo della retribuzione globale di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva già liquidato l'indennità nella misura massima possibile, cioè la retribuzione globale di fatto nel solo periodo tra il licenziamento illegittimo e quello successivamente dichiarato legittimo, sicché erano inconferenti i richiami alla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 e non sussisteva una questione di legittimità costituzionale rilevante. Ha respinto i motivi sulla tardività della contestazione e sul preteso difetto di potere disciplinare della cessionaria, rilevando che il datore può esercitare il potere disciplinare anche per fatti anteriori alla cessione d'azienda se conosciuti successivamente, e che nel caso concreto la conoscenza dei fatti era sopravvenuta dopo l'acquisizione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla ritorsività, anche per la presenza di doppia conforme e perché mancava il presupposto della totale insussistenza della causale lecita. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi su genericità e immutabilità della contestazione, sul mancato richiamo al CCNL e sull'onere della prova, osservando che si trattava in sostanza di censure di merito contro l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale. Ha respinto anche il motivo sull'utilizzo di prove tratte da altro giudizio, ritenendolo consentito se motivato. Infine ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, perché la liquidazione era contenuta entro i parametri tabellari e adeguatamente motivata. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del lavoratore ricorrente, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    quarto e quinto comma; primo comma

    La disciplina dell'indennità e delle tutele nel licenziamento illegittimo va applicata in coerenza con l'accertamento giudiziale della reale cessazione del rapporto e con la sussunzione della condotta nella tutela reintegratoria o indennitaria; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse spazio per una diversa quantificazione o per la questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere specifica e immodificabile nei limiti necessari a consentire una difesa effettiva; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione di tali requisiti.

  • art. 2119 c.c.

    La cessazione del rapporto non deriva automaticamente dal fallimento dell'imprenditore; in caso di trasferimento dell'azienda insolvente il rapporto prosegue e il nuovo datore può esercitare i poteri disciplinari nei limiti consentiti dai fatti conosciuti.

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda comporta la continuità dei rapporti di lavoro; nel caso concreto la disciplina è stata ritenuta applicabile anche nel contesto della cessione dal fallimento e della prosecuzione dei rapporti.

  • art. 2557 c.c.

    Richiamato nella prima contestazione disciplinare quale violazione del divieto di concorrenza.

  • artt. 2104 e 2105 c.c.

    Richiamati per affermare la rilevanza della violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà ai fini della giusta causa.

  • art. 5 L. 604/1966

    Resta a carico del datore di lavoro l'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento.

  • art. 3 L. 604/1966

    Richiamato nel dibattito sulla giustificazione del recesso, senza incidere sull'esito della decisione.

  • art. 1345 c.c.

    Il motivo illecito idoneo a rendere ritorsivo il licenziamento deve essere l'esclusiva ragione effettiva del recesso; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai dedotti vizi di omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto insussistente la censura nei termini proposti.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul preteso omesso esame dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme processuali sulle impugnazioni e sulle preclusioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione della diversità delle rationes fattuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la decisione in camera di consiglio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la liquidazione entro i parametri tabellari non è censurabile se contenuta nei limiti previsti.

  • D.M. 55/2014

    La liquidazione dei compensi professionali entro la forbice tabellare non richiede specifica motivazione, mentre la motivazione è necessaria solo in caso di scostamento ulteriore dai valori tabellari.

  • D.M. 37/2018

    Richiamato con riferimento alla liquidazione delle spese processuali.

  • art. 104 l. fall.

    Se il curatore non sospende o scioglie i contratti pendenti, questi proseguono; ciò include i rapporti di lavoro trasferiti all'esito dell'esercizio provvisorio.

  • art. 47 L. 428/1990

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, la disciplina sulla possibile deroga al passaggio dei lavoratori eccedentari rendesse irrilevante la continuità dei rapporti nel trasferimento d'azienda.

  • Corte cost. 194/2018

    Richiamata dal ricorrente per contestare la quantificazione del risarcimento; la Corte ritiene il riferimento inconferente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare il datore può esercitare il potere sanzionatorio anche per fatti anteriori al trasferimento d'azienda, purché la conoscenza degli stessi sopravvenga dopo il trasferimento e il potere non sia già stato consumato con un precedente valido esercizio sul medesimo fatto.
  • La contestazione disciplinare deve essere specifica e immodificabile solo nei limiti necessari a garantire una difesa effettiva; non vi è violazione se il datore integra l'addebito con elementi confermativi o prove ulteriori che non mutano la fattispecie contestata in una diversa e più grave.
  • Il motivo di licenziamento ritorsivo richiede che il motivo illecito sia l'unica ragione effettiva del recesso; se il fatto posto a base del licenziamento risulta giudizialmente sussistente, la tutela tipica del licenziamento ritorsivo non può operare.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenti rationes fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il giudice di merito può utilizzare, ai fini della decisione civile, dichiarazioni o risultanze probatorie acquisite in altro giudizio, purché le valuti con motivazione adeguata e le consideri come elementi indiziari o prove atipiche, senza violare il diritto di difesa.
  • Nella liquidazione delle spese processuali, il giudice può determinarsi liberamente entro la forbice dei parametri tabellari; una motivazione specifica è necessaria solo se si supera ulteriormente tale forbice in aumento o in diminuzione.
  • Ai fini della tutela contro il licenziamento disciplinare, la verifica della giusta causa resta subordinata all'onere datoriale di provare i fatti posti a fondamento del recesso, ma il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove se la motivazione è congrua.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNullità

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