Cassazione Penale, Ordinanza n. 28802/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in mesi 8 di arresto ed euro 2.000 di ammenda per guida in stato di ebbrezza aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, c.d.s., e concedendo la non menzione. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva che la Corte territoriale avesse escluso l'istituto valorizzando soltanto due profili - l'elevato tasso alcolemico e l'avvenuto incidente stradale - senza adeguata considerazione della non abitualità della condotta e senza una motivazione sufficientemente articolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché fondata su una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo: tasso alcolemico molto elevato (2,95 g/l), perdita di controllo del veicolo con urto contro auto in sosta, e conseguente incidente stradale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 285/1992
norma incriminatrice per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico particolarmente elevato, applicata come reato contestato e già ritenuto sussistente nei gradi di merito
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
dedotto come vizio di motivazione della sentenza impugnata
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, da valutarsi in modo complessivo alla luce delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo
criterio di riferimento per la valutazione giudiziale della tenuità del fatto e del bisogno di pena
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e congiunta delle concrete peculiarità della fattispecie, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., con riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- Ai fini del diniego della causa di non punibilità non è necessaria la confutazione analitica di ogni possibile indice di valutazione, ma è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, purché la motivazione non sia meramente assertiva o formulata per clausole di stile.
- La valutazione sulla particolare tenuità è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- In presenza di tasso alcolemico molto elevato e di una condotta di guida concretamente pericolosa sfociata in un incidente, è legittimo escludere la particolare tenuità del fatto per la non esiguità del comportamento e per il significativo bisogno di pena.
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