Cassazione Civile, Ordinanza n. 01129/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita del 25 agosto 2000 relativo a un immobile da costruire, comprensivo di appartamento, box auto e cantinetta. I promissari acquirenti chiesero l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sostenendo l’opponibilità del preliminare alla società avente causa della promittente venditrice e chiedendo il trasferimento del bene anche a favore di un terzo designato, o in subordine a loro stessi in quote indivise. In primo grado fu disposto il trasferimento del solo appartamento previo pagamento di un residuo prezzo determinato in euro 51.000, con scomputo del valore di box e cantinetta. In appello la decisione fu parzialmente riformata: il trasferimento venne disposto in favore di alcuni eredi del terzo designato e il residuo prezzo fu rideterminato in euro 329,14. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della notifica dell’atto di appello alla società cancellata dal registro imprese e ormai estinta, perché notificato presso il difensore del primo grado; 2) violazione delle norme sulla rappresentanza e ratifica, per avere la Corte territoriale ritenuto ratificato il preliminare con una scrittura successiva; 3) omessa/insufficiente indicazione delle conclusioni degli acquirenti in appello, con ricadute sulla quantificazione del prezzo residuo; 4) omessa pronuncia sulla domanda di pagamento di euro 51.000 quale residuo prezzo; 5) violazione delle norme sulla validità del contratto di compravendita e sulla determinazione del prezzo, per aver ritenuto dovuti solo euro 329,14.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valido l’atto di appello notificato alla società presso il difensore costituito nel primo grado, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione, poiché l’evento estintivo non era stato reso noto nel processo e opera l’ultrattività del mandato alle liti. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla ratifica, perché diretto a censurare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla scrittura del 24 gennaio 2002. Ha rigettato le censure sulla quantificazione del prezzo residuo e sull’omessa pronuncia, rilevando che la Corte d’appello aveva espressamente riformato la decisione di primo grado e motivato sul punto, determinando il residuo in base al prezzo pattuito e all’acconto documentalmente provato. Ha infine condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita
invocato per dedurre la nullità del giudizio di appello per la notifica alla società estinta
richiamato nel ragionamento sull’ultrattività del mandato e sulla mancata dichiarazione/notifica dell’evento interruttivo
base processuale dei motivi di ricorso per nullità o violazioni processuali
base processuale dei motivi che denunciavano violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
richiamato per la censura di omessa pronuncia
art. 132, comma 2, n. 3 c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente o mancante
invocato sul tema della rappresentanza senza poteri e della successiva ratifica
invocato sul tema della ratifica del contratto concluso dal falsus procurator
richiamato nel quinto motivo sul profilo della validità del contratto
richiamato nel quinto motivo come norma sulla nullità del contratto
richiamato nel quinto motivo come norma sulla vendita e sul prezzo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo sulle conseguenze economiche del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione la parte deve essere evocata secondo la sua effettiva legittimazione processuale; tuttavia, se un evento estintivo della parte non è stato dichiarato o notificato nei modi di legge nel corso del grado in cui si è verificato, opera l’ultrattività del mandato alle liti e l’atto di impugnazione può essere validamente notificato al difensore costituito nel grado precedente.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, pur essendo oggetto di pubblicità legale, non determina automaticamente la nullità dell’impugnazione notificata presso il difensore della società estinta quando l’evento estintivo non sia stato fatto constare nel processo secondo le forme previste.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o delle prove; la qualificazione di una scrittura come ratifica, così come la determinazione dell’entità del prezzo residuo, sono valutazioni di merito insindacabili se sorrette da motivazione non illogica.
- L’omessa trascrizione o indicazione puntuale di una richiesta di parte non produce nullità o cassazione se dalla motivazione della sentenza risulta che il giudice di appello ha comunque esaminato e deciso sul punto.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza contenga una decisione incompatibile con la domanda dedotta, perché la reiezione implicita della domanda è sufficiente a escludere il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione è necessario distinguere tra errori di diritto e contestazioni sul fatto: l’errore di diritto richiede la denuncia della falsa applicazione di una norma, non la mera critica alla ricostruzione del contenuto degli atti o alla valutazione delle risultanze istruttorie.
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