Cassazione Penale, Sentenza n. 21682/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa presso una ditta di cui il figlio è legale rappresentante. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'appello cautelare proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. contro il diniego dell'autorizzazione. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 284, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l'assoluta indigenza dell'indagato e avrebbe impropriamente richiamato l'art. 433 c.c.; secondo il ricorrente, le esigenze di vita non si esauriscono nei bisogni alimentari e il figlio, disponendo di un'azienda floridissima, lo aveva assunto proprio per garantirgli un reddito idoneo a soddisfare le indispensabili esigenze di vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava in modo critico ed effettivo con la motivazione del Tribunale. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'autorizzazione all'allontanamento per lavoro dell'indagato agli arresti domiciliari, il presupposto dell'assoluta indigenza va accertato con criterio rigoroso, trattandosi di previsione eccezionale. Ha inoltre precisato che tale nozione non coincide con la totale impossidenza, ma richiede una valutazione delle condizioni reddituali dell'intero nucleo familiare, includendo i redditi degli altri componenti e la capacità di far fronte alle esigenze di educazione, istruzione e cura dei familiari non indipendenti. Nel caso concreto, il richiamo del Tribunale all'art. 433 c.c. è stato ritenuto coerente con tali principi, e non illogico il rilievo circa l'esistenza di un reddito adeguato assicurato dall'attività economica del figlio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'autorizzazione all'allontanamento dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa costituisce previsione eccezionale e presuppone la prova rigorosa dell'assoluta indigenza.
Norma che disciplina l'appello avverso i provvedimenti in materia cautelare, utilizzato dall'indagato per impugnare il rigetto dell'istanza.
Richiamato quale parametro per valutare i doveri di assistenza e le condizioni economiche familiari; non limitato ai soli alimenti, ma riferibile alle indispensabili esigenze di vita.
Indicata per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'autorizzazione all'allontanamento dell'indagato agli arresti domiciliari per motivi di lavoro, l'assoluta indigenza deve essere accertata con criterio di particolare rigore, perché si tratta di un'eccezione alla regola della permanenza domiciliare.
- La nozione di assoluta indigenza non coincide con una totale mancanza di mezzi; occorre verificare se le risorse familiari, considerando anche i redditi degli altri componenti del nucleo, consentano di far fronte alle esigenze essenziali di vita, educazione, istruzione e cura dei familiari non indipendenti.
- Il richiamo ai doveri familiari e alle condizioni economiche del nucleo non è limitato ai soli alimenti, ma può legittimamente abbracciare l'intero complesso delle esigenze indispensabili di vita.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se si risolve in una censura astratta o meramente assertiva e non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Quando il giudice di merito valorizza la presenza di redditi o disponibilità economiche di altri familiari, il ricorrente deve indicare specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare l'effettiva e non superabile indigenza, altrimenti la doglianza resta generica.
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