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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27171/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti di un responsabile del settore economico-finanziario di un comune e di un segretario comunale. Secondo i giudici contabili, al funzionario era stato conferito, in costanza dell'incarico apicale e di un rapporto part-time, un ulteriore incarico professionale per la rappresentanza dell'ente nel recupero di somme ICI dovute da una società; per tale attività erano stati riconosciuti e liquidati compensi ritenuti non dovuti, anche perché l'attività sarebbe rientrata nelle funzioni istituzionali del soggetto. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei limiti esterni della giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale, diniego di giustizia e violazione dell'effettività della tutela, sostenendo che la Corte dei conti non avrebbe motivato sul motivo di appello relativo all'inapplicabilità del principio di onnicomprensività della retribuzione e alla mancata pertinenza dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto ancora difetto di giurisdizione/eccesso di potere giurisdizionale, assumendo che l'azione contabile fosse stata esercitata senza un danno erariale a lui imputabile, perché i pagamenti erano stati disposti da altri soggetti e non da lui in qualità di funzionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito e respinto l'impostazione del ricorrente ritenendo entrambi i motivi inammissibili. Ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come attinente ai limiti esterni della giurisdizione, in realtà investiva violazioni di legge sostanziale e processuale, l'insufficienza o mancanza di motivazione e la ricostruzione degli elementi della responsabilità contabile: profili che attengono ai limiti interni della giurisdizione della Corte dei conti e non sono scrutinabili in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione. È stato quindi ribadito che il controllo della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti si arresta alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale, e con richiesta del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    la garanzia del giusto processo non amplia il sindacato della Cassazione oltre i limiti esterni della giurisdizione

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul diniego di giustizia, ma ritenuto non idoneo a trasformare in vizio di giurisdizione censure attinenti al merito

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del principio di onnicomprensività della retribuzione al rapporto in questione

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    norma utilizzata dalla Corte dei conti per ritenere che l'attività di rappresentanza in giudizio per il recupero dell'ICI rientrasse nelle funzioni istituzionali dell'ente e del responsabile competente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una decisione della Corte dei conti, il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione è circoscritto alla verifica dei soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di riesaminare l'interpretazione delle norme sostanziali o processuali applicate dal giudice contabile.
  • La denuncia di omessa o insufficiente motivazione, così come la contestazione dell'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, non integra un vizio di giurisdizione ma attiene ai limiti interni dell'esercizio della giurisdizione speciale.
  • Non è deducibile come eccesso di potere giurisdizionale la mera critica alla qualificazione giuridica della condotta o alla valutazione circa l'esistenza del danno erariale, quando il giudice contabile abbia comunque deciso entro l'ambito della propria attribuzione.
  • Quando l'attività contestata rientra nelle funzioni istituzionali dell'ente e del funzionario preposto, il conferimento di un separato incarico professionale e la correlata erogazione di compensi possono essere valutati come fonte di responsabilità erariale, ma tale valutazione appartiene al merito contabile e non è censurabile in cassazione come vizio di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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