Cassazione Penale, Sentenza n. 39722/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Biase chiedeva l'equo indennizzo per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dal 27/06/2013 al 06/07/2015 (reati indicati nel capo A: art. 416-bis c.p. e capo Q: art. 74 DPR 309/1990). La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza perché quel periodo era stato computato ai fini della determinazione di pene definitive (applicazione dell'art. 314, comma 4, c.p.p.). In sede di impugnazione il ricorrente ha poi allegato che in fase esecutiva, a seguito di rideterminazione delle pene da parte del giudice dell'esecuzione, era risultato detenuto per un periodo eccedente rispetto alla pena residua e ha chiesto l'indennizzo per tale eccedenza, ma il Procuratore Generale ha osservato che questo cambia l'oggetto della domanda originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 314, comma 4, c.p.p., osservando che il periodo di custodia cautelare per il quale si chiedeva la riparazione era già stato conteggiato nella determinazione delle pene definitive e quindi non era indennizzabile nell'ambito della domanda proposta. La Corte ha inoltre affermato che la nuova questione sollevata (detenzione eccedente in fase esecutiva) costituisce oggetto diverso rispetto alla domanda iniziale e non poteva essere introdotta in questa sede di impugnazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 4)
Il giudice della riparazione verifica se il periodo di custodia cautelare è stato computato nelle pene definitive; se è stato già utilizzato per determinare pene definitive la domanda di riparazione relativa allo stesso periodo è inammissibile (applicazione del comma 4). Il comma 1 disciplina il diritto all'equo indennizzo per la detenzione per la quale sussiste l'ingiustizia sostanziale (es. assoluzione).
Norma che riguarda il reato associativo di tipo mafioso, indicato come uno dei capi di imputazione che hanno motivato la custodia cautelare oggetto della domanda.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti, indicata come altro capo di imputazione originario.
Norma richiamata nel ricorso (attiene ai mezzi di impugnazione), ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse mutato l'oggetto della domanda originaria.
Norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena; il ricorso ha richiamato un provvedimento ex art. 671 che ha ridotto la pena residua e determinato l'ordine di scarcerazione.
sentenza Corte Costituzionale n. 310 del 1996
Dichiara l'illegittimità dell'art. 314 nella parte in cui non prevedeva il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione; da questa pronuncia deriva la possibilità di riparazione anche per vizi nella fase esecutiva, ma subordinata alla presenza di un errore dell'autorità.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Rilevata in motivazione in relazione alla quantificazione dell'onere a carico del ricorrente, come parametro per la comminazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norma che consente l'applicazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per determinare l'ammenda di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se il periodo di custodia cautelare è stato computato nella determinazione di pene definitive, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a quel medesimo periodo è inammissibile ai sensi dell'art. 314, comma 4, c.p.p.
- La riparazione per ingiusta detenzione derivante da un erroneo ordine di esecuzione è possibile (per effetto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità), ma richiede la prova di un errore dell'autorità (errore materiale o violazione di legge) e non opera quando la privazione della libertà risulti dal legittimo esercizio di un potere discrezionale.
- Non è ammesso cambiare l'oggetto della domanda in sede di impugnazione: se la domanda iniziale riguardava la custodia cautelare e in seguito si solleva un diverso titolo di ingiustizia (es. eccedenza in fase esecutiva), tale nuova questione va proposta con l'azione corretta e non può essere introdotta impropriamente in un ricorso avverso un provvedimento che decideva sull'istanza originaria.
- Quando dal giudice dell'esecuzione emerga che il detenuto ha scontato un periodo eccedente in esecuzione di provvedimenti, il diritto all'indennizzo per tale eccedenza può sussistere, ma va valorizzata la corretta autonomia dell'azione e la documentazione dell'errore nell'ordine di esecuzione.
- Le impugnative manifestamente inammissibili o che mutano indebitamente l'oggetto possono essere sanzionate con condanna alle spese e con l'applicazione di somme alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
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