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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24101/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 589-bis c.p., con tre motivi collegati volti a censurare la mancata e/o contraddittoria motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Si evidenziava che all'imputato erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità avrebbe dovuto riverberare effetti favorevoli anche sulle sanzioni amministrative accessorie, rendendo illogica o non adeguatamente motivata la revoca della patente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento al profilo concernente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 (che ha eliminato l'automatismo della revoca previsto dall'art.222 cds) e la giurisprudenza consolidata (tra cui Sez.4 n.13747/2022), la Corte ha concluso che il giudice di merito doveva motivare puntualmente la scelta della revoca (in luogo della sospensione) valutando i parametri dell'art.218, comma 2, cds. Poiché tale obbligo motivazionale è stato omesso, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale in base alla quale era stata pronunciata la sentenza impugnata; indicata per contestualizzare l'impugnazione ex art. 444 c.p.p.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma penale relativa alle lesioni stradali, titolo del reato per il quale è stata pronunciata la condanna; utilizzata per definire l'ambito materiale del provvedimento penale e delle sanzioni accessorie

  • art. 222 codice della strada

    Norma che prevedeva l'automatismo della revoca della patente in caso di condanna per omicidio e lesioni stradali; la Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo, imponendo al giudice l'obbligo di motivare l'applicazione della revoca nella concreta fattispecie

  • art. 218, comma 2, codice della strada

    Parametro normativo che il giudice deve considerare per graduare le sanzioni amministrative accessorie (sospensione vs revoca); la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare, in base a questi parametri, la scelta della revoca quando non sussistono aggravanti come guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti

  • Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo previsto dall'art.222 cds, imponendo che la revoca non sia applicata automaticamente ma solo previa adeguata e specifica motivazione

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.4 n.13747 del 23/03/2022)

    Orientamento consolidato secondo cui il giudice che applica la revoca invece della sospensione, in assenza delle aggravanti riferite a guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, deve motivare puntualmente la scelta in base ai parametri dell'art.218, comma 2, cds

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 non è più possibile applicare automaticamente la revoca della patente per condanne per omicidio o lesioni stradali: il giudice deve motivare specificamente la scelta della revoca nella fattispecie concreta
  • Quando non sussistono aggravanti quali guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, l'adozione della revoca (più gravosa) invece della sospensione richiede una motivazione puntuale e il richiamo ai parametri di cui all'art.218, comma 2, cds
  • La presenza di circostanze attenuanti generiche e la sostituzione della pena con misure alternative (es. lavori di pubblica utilità) possono e dovrebbero essere considerate dal giudice nella valutazione sulle sanzioni amministrative accessorie; la mancata considerazione può costituire motivo di annullamento parziale
  • Se la motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria è assente o insufficiente, la sentenza può essere annullata limitatamente a quella parte e il giudice di rinvio dovrà esprimersi nuovamente, preferibilmente in diversa composizione
  • In casi simili il difensore dovrebbe contestare in appello/ricorso la mancata ponderazione e motivazione circa la revoca, richiamando la giurisprudenza e la pronuncia costituzionale che vietano l'automatismo

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