Cassazione Civile, Ordinanza n. 21229/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione pecuniaria irrogata dalla Consob a un componente del consiglio di amministrazione di una banca per violazione dell'art. 94, comma 2, TUF, in relazione alla mancata indicazione, nei prospetti informativi e nei documenti di registrazione 2014 e 2015, delle informazioni sul cosiddetto "capitale finanziato", ossia dei finanziamenti concessi dalla banca per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione alla sanzione, articolando 15 motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e incostituzionalità del rito oppositivo; violazione del contraddittorio per mancata concessione di termini e per limitazioni all'accesso agli atti; decadenza della Consob per tardività dell'accertamento e per superamento del termine di definizione del procedimento; illegittima mancata applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015; illegittimità della mancata audizione personale; erronea affermazione della responsabilità del consigliere non esecutivo e dei doveri di informazione e vigilanza; violazione dell'art. 191, comma 2, TUF quanto all'elemento soggettivo; erronea imputazione a titolo di colpa grave anche in presenza di una delega non esercitata; violazione del principio di immutabilità dell'addebito; erroneo ricorso a presunzioni e alla presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981; violazione del principio di presunzione di innocenza; contestazione della liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, riaffermando la giurisdizione del giudice ordinario, la natura amministrativa e non penale delle sanzioni Consob qui in esame, la correttezza della valutazione sulla tempestività dell'accertamento, l'inapplicabilità del favor rei in assenza di espressa previsione, la sufficienza del contraddittorio procedimentale e della facoltà di difesa nel giudizio di opposizione, l'assenza di un diritto incondizionato all'audizione personale, nonché la responsabilità dei consiglieri non esecutivi per omessa attivazione in presenza di segnali d'allarme e la correttezza dell'applicazione della presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto l'opposizione alla sanzione Consob e aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi a giurisdizione, contraddittorio, decadenza, retroattività della disciplina più favorevole, audizione personale, responsabilità del consigliere non esecutivo, elemento soggettivo, presunzioni e spese, ribadendo che le sanzioni amministrative pecuniarie Consob per violazione dell'art. 94 TUF non hanno natura penale sostanziale e che il consigliere di amministrazione, specie in ambito bancario, è tenuto ad agire informato e ad attivarsi in presenza di indici di anomalia. Non è stato disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendosi la questione non necessaria e comunque già risolta dalla giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998
norma violata per l'omessa indicazione nei prospetti delle informazioni rilevanti per la decisione di investimento; base della sanzione Consob.
disciplina del procedimento di opposizione alle sanzioni Consob; il giudizio davanti alla Corte d'appello è giudizio di piena cognizione sulla pretesa sanzionatoria, con termine di decadenza per l'accertamento valutato dal giudice di merito.
non richiede il dolo in via esclusiva per la sanzionabilità della condotta; si applica il principio generale dell'art. 3 l. n. 689/1981.
ritenuto non applicabile alla fattispecie.
art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015
esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche alla parte V del TUF per fatti anteriori alle disposizioni attuative; non opera il favor rei in materia amministrativa.
art. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della lex mitior; la Corte esclude che imponga la retroattività della disciplina più favorevole nelle sanzioni amministrative in esame.
art. 49, par. 1, Carta dei diritti fondamentali UE
invocato dal ricorrente in chiave di lex mitior; non ritenuto applicabile in senso estensivo alla fattispecie amministrativa.
art. 52, par. 5, Carta dei diritti fondamentali UE
richiamato dal ricorrente; non determina l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle sanzioni amministrative oggetto di causa.
il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'accertamento si è compiuto o poteva compiersi, tenendo conto della complessità del caso concreto.
art. 19, comma 3, l. n. 689/1981
norma speciale riferita al sequestro amministrativo; non è termine generale di conclusione del procedimento sanzionatorio.
richiamato dal ricorrente sull'accesso alle prove; ritenuto inconferente perché riferito ad accertamenti su campioni, non a prove documentali.
pone una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione amministrativa; spetta al trasgressore provare di aver agito senza colpa.
non impone al giudice di accogliere una richiesta di rinvio formulata dalle parti.
richiamato per l'audizione personale; la Corte ribadisce che nel procedimento ex art. 195 TUF l'audizione non è un diritto incondizionato.
la parte soccombente è condannata alle spese; la difesa dell'amministrazione tramite propri funzionari non esclude la debenza delle spese alla parte vittoriosa.
impone agli amministratori non esecutivi il dovere di agire informati, chiedere informazioni e contribuire al controllo dell'andamento della gestione.
gli amministratori sono responsabili se, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non fanno quanto possono per impedirli o attenuarli; la responsabilità dei non esecutivi non è oggettiva ma da omessa attivazione colposa.
richiamato dal ricorrente in tema di diligenza del mandatario; la Corte lo ritiene non idoneo a escludere i doveri di diligenza degli amministratori bancari.
richiamato per i doveri organizzativi e di controllo nella gestione bancaria; conferma gli obblighi di governo dei rischi e di adeguatezza dei controlli interni.
richiamato per il finanziamento della banca all'acquisto di proprie azioni nel contesto dell'aumento di capitale.
indicato come fonte dei requisiti di professionalità richiesti ai componenti del CdA nel settore finanziario.
art. 111 Cost.
invocato per il giusto processo; la Corte esclude la violazione nel rito di opposizione e nella disciplina della giurisdizione ordinaria.
art. 113 Cost.
richiamato dal ricorrente per contestare la giurisdizione e la tutela giurisdizionale; la Corte conferma la correttezza del modello oppositivo.
art. 24 Cost.
invocato per il diritto di difesa; la Corte ritiene sufficiente la tutela assicurata nel procedimento e nel giudizio di opposizione.
art. 47 CDFUE
richiamato a tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 6 CEDU
le garanzie del giusto processo non impongono di qualificare come penali le sanzioni amministrative in esame, essendo prevista la successiva tutela giurisdizionale piena.
art. 27 Cost.
richiamato per escludere la presunzione di responsabilità; la Corte ribadisce che la presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981 non contrasta con tale parametro.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione è manifestamente infondata o la corretta interpretazione è già chiara.
Massime di principio
- L'opposizione avverso una sanzione amministrativa Consob introduce un giudizio a cognizione piena sulla pretesa sanzionatoria, ma non consente di cumulare nel medesimo rito domande eterogenee ulteriori, riservate ad autonomi giudizi.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie Consob per violazioni in materia di prospetto informativo non sono, di regola, equiparabili a sanzioni penali sostanziali; ne consegue che non opera automaticamente il principio di retroattività della lex mitior in mancanza di una specifica previsione di legge.
- Nel procedimento sanzionatorio Consob il termine di accertamento decorre dal momento in cui i fatti risultano complessivamente accertati o accertabili con ordinaria diligenza, tenendo conto della complessità concreta dell'istruttoria.
- Il termine di cui all'art. 19, comma 3, l. n. 689/1981 riguarda il sequestro amministrativo e non costituisce un termine generale di decadenza per la conclusione dei procedimenti sanzionatori.
- In materia di illeciti amministrativi finanziari, l'autorità deve provare la condotta vietata e i fatti costitutivi della pretesa punitiva; una volta integrata la fattispecie, opera la presunzione di colpa dell'art. 3 l. n. 689/1981, sicché spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa.
- Per gli amministratori non esecutivi di una banca il dovere di agire informati non è meramente passivo né può essere soddisfatto solo attendendo relazioni degli organi delegati: essi devono attivarsi in presenza di segnali d'allarme, richiedere informazioni, sollecitare interventi e, se necessario, promuovere le iniziative doverose.
- La responsabilità dei consiglieri non delegati non è oggettiva, ma richiede inerzia colposa, fatto pregiudizievole e nesso causale; tuttavia la prova liberatoria incombe sugli amministratori una volta allegati e provati gli indici sintomatici dell'anomalia gestionale.
- Nel rito di opposizione alle sanzioni Consob, il contraddittorio procedimentale non coincide con quello processuale pienamente paritario; l'audizione personale dell'interessato non è un diritto assoluto, ma un mezzo istruttorio rimesso alla valutazione di necessità del giudice.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è dovuto quando la questione di diritto unionale è già chiarita dalla giurisprudenza consolidata o quando il suo significato è evidente, né può essere richiesto per rimettere in discussione l'interpretazione del diritto nazionale.
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