Cassazione Civile, Ordinanza n. 05143/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi e fabbricati confinanti. Gli originari attori avevano chiesto la demolizione o l'arretramento di opere realizzate dai convenuti sul loro fabbricato, deducendo violazioni delle distanze legali e l'apertura di vedute illegittime, oltre al risarcimento del danno; avevano anche chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sostenendo l'interclusione parziale del loro fondo. I convenuti avevano resistito e formulato domande riconvenzionali, tra cui la rimozione di manufatti e di opere che ritenevano realizzate su parti comuni e la eliminazione di servitù di scolo e stillicidio. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, costituendo la servitù coattiva di passaggio e ordinando agli attori la rimozione delle servitù di scolo e stillicidio. In appello la Corte territoriale, con sentenza non definitiva, aveva accolto alcune censure sulla proprietà e sull'uso della corte/vialetto, sull'illegittimità di alcune vedute e sulla trasformazione della copertura del terrazzo; con sentenza definitiva aveva poi accolto il motivo incidentale relativo alle distanze, ordinando l'arretramento del fabbricato sino a 10 metri dal confine e della veduta sino a 1,5 metri, rigettando la domanda risarcitoria per difetto di prova. I ricorrenti hanno censurato la sentenza non definitiva per omesso esame e violazione degli artt. 1102, 1117, 1051, 1052, 1053 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., contestando la qualificazione della corte come bene esclusivo e l'uso consentito della cosa comune, la mancata pronuncia su una doglianza relativa a una botola e la costituzione della servitù di passaggio; hanno impugnato la sentenza definitiva per violazione delle norme sulle distanze e per omesso esame della consistenza del fabbricato, sostenendo che il manufatto fosse in parte preesistente e che non dovesse applicarsi il distacco regolamentare della zona, oltre a contestare la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi proposti contro la sentenza non definitiva e contro quella definitiva, ritenendoli riferiti a un unico giudizio. Ha poi rigettato integralmente tutti i motivi: ha escluso il vizio di omesso esame e la violazione dell'art. 1102 c.c. quanto alla corte/vialetto, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivatamente escluso la comproprietà del bene e che le censure fossero anche carenti di specificità; ha ritenuto infondata la doglianza sulla botola per mancata dimostrazione dell'impugnazione specifica della statuizione di primo grado; ha dichiarato inammissibile la censura sulla servitù coattiva di passaggio, confermando che le esigenze dell'agricoltura rilevano in concreto con riferimento allo stato del fondo e alla sua migliore utilizzazione; ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla trasformazione della copertura a botte in lastrico, osservando che la Corte di merito aveva accertato la proprietà esclusiva della copertura e l'assenza di incidenza sulla cosa comune. Quanto alla sentenza definitiva, ha respinto la doglianza sulle distanze, affermando che la disciplina applicabile dipende dalle norme codicistiche e regolamentari del luogo di ubicazione del manufatto, senza che rilevi il preteso carattere abusivo o non consentito dell'edificio; ha inoltre confermato che, in caso di trasformazione significativa di un immobile preesistente, l'intero corpo può qualificarsi come nuova costruzione e deve rispettare le distanze legali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare il vizio di omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare e trascrivere specificamente gli atti processuali posti a fondamento della censura, secondo il principio di autosufficienza
regola le distanze tra costruzioni; la sua violazione consente la tutela ripristinatoria nei rapporti tra privati
richiamato insieme all'art. 873 c.c. per la disciplina delle distanze tra costruzioni
consente il pari uso della cosa comune entro i limiti del non impedimento dell'uso altrui e della non alterazione della destinazione della cosa
individua i beni comuni condominiali, ma la sua applicazione dipende dall'accertamento in concreto della natura comune del bene
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; il vizio richiede la dimostrazione che la questione fosse stata effettivamente devoluta
richiamato in tema di passaggio coattivo per fondo intercluso o difficilmente accessibile
la servitù coattiva di passaggio in favore di fondo non intercluso richiede che il passaggio risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, da valutare in concreto
richiamato con la disciplina della servitù coattiva di passaggio
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457
richiamato per distinguere ristrutturazione e ricostruzione/nuova costruzione ai fini della disciplina delle distanze
le norme integrative sulle distanze consentono, nei rapporti tra privati, la richiesta di riduzione in pristino e risarcimento del danno
richiamati per valutare la trasformazione di una copertura e l'uso della cosa comune in ambito condominiale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame e le censure fondate su atti o documenti richiedono puntuale specificità: il ricorrente deve trascrivere e localizzare gli elementi istruttori rilevanti, così da consentire alla Corte la verifica del decisum e della decisività della doglianza.
- Ai fini dell'art. 1102 c.c., l'uso della cosa comune va valutato in concreto sulla base dell'effettiva natura del bene, della sua destinazione e delle risultanze istruttorie; se il giudice di merito esclude motivatamente la comproprietà del bene, le censure che presuppongano la comunione risultano infondate.
- La costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1052 c.c. in favore di un fondo non intercluso è ammissibile solo quando il passaggio risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tali esigenze non si apprezzano in astratto, ma con riguardo alla concreta possibilità di miglior sfruttamento del fondo e alle colture o attività effettivamente presenti.
- In tema di distanze legali, la tutela ripristinatoria tra privati dipende dalla violazione delle norme civilistiche o regolamentari applicabili alla zona; il carattere abusivo dell'opera o la sua non conformità urbanistica non escludono né sostituiscono la disciplina delle distanze.
- Quando un intervento su un fabbricato preesistente comporta trasformazioni significative e aumenta o modifica in modo sostanziale il corpo edilizio, l'opera può essere qualificata come nuova costruzione e, come tale, è soggetta alle distanze legali vigenti al momento dell'intervento.
- Per dedurre validamente un vizio di omessa pronuncia, occorre dimostrare che la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice di merito con uno specifico motivo di impugnazione, non essendo sufficiente una mera riproposizione della questione in cassazione.
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