Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03563/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti della società committente per il pagamento di contributi previdenziali dovuti in via solidale, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, in relazione a due contratti di appalto nei quali appaltatore e subappaltatore avevano omesso i versamenti contributivi riferiti ad alcuni lavoratori. La società aveva proposto opposizione e i giudici di merito l'avevano accolta ritenendo maturata la decadenza biennale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, poiché gli appalti erano cessati nel marzo 2009 e nell'ottobre 2010 mentre l'azione era stata iniziata oltre il biennio. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 29, comma 2, sostenendo che la decadenza biennale riguarda solo l'azione del lavoratore e non l'azione dell'INPS, soggetta soltanto a prescrizione quinquennale; (2) violazione dell'art. 29, comma 2, e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., sostenendo che la decadenza sarebbe comunque interrotta anche da un atto stragiudiziale quale il verbale ispettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso per asserita presenza di precedenti conformi, osservando che non vi erano pronunce di questa Corte tali da sorreggere la decisione impugnata. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nel testo dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 applicabile ratione temporis, il termine biennale di decadenza si applica soltanto all'azione del lavoratore e non anche all'azione dell'INPS, la quale resta soggetta al solo termine di prescrizione. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio affermato ed esaminare le questioni rimaste assorbite, oltre a provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2012

    il termine biennale di decadenza previsto dalla norma opera solo per l'azione del lavoratore e non si estende alla pretesa contributiva dell'INPS, che resta soggetta a prescrizione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per esistenza di precedenti conformi è stata esclusa perché non risultavano precedenti di legittimità conformi alla sentenza impugnata

  • art. 2964 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al regime della decadenza

  • art. 2966 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di interruzione della decadenza

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al regime della decadenza

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    regola la responsabilità solidale del committente negli appalti e il termine decadenziale oggetto di interpretazione

Massime di principio

  • Nel regime antecedente alla riforma del 2012, la decadenza biennale prevista per le pretese connesse alla responsabilità solidale negli appalti tutela soltanto l'azione del lavoratore e non limita l'azione dell'ente previdenziale per i contributi omessi.
  • L'obbligazione contributiva ha natura autonoma e distinta rispetto all'obbligazione retributiva: è indisponibile, fa capo all'ente previdenziale e si commisura alla retribuzione dovuta secondo il minimale contributivo.
  • Non è coerente ritenere che il lavoratore possa ancora pretendere la retribuzione entro il termine biennale mentre l'ente previdenziale sarebbe decaduto dalla pretesa contributiva per il solo decorso del medesimo termine.
  • In presenza di orientamento consolidato della Corte di cassazione contrario alla decisione impugnata, non ricorre l'inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non vi siano precedenti conformi alla pronuncia di merito cassata.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiObbligazioniLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.