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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26897/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di somme asseritamente dovute in base a fatture. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, che le fatture prodotte non fossero prova certa del credito, che una parte rilevante del dovuto fosse stata già corrisposta mediante assegni consegnati a un dipendente della creditrice e che una specifica fattura fosse stata pagata con rimessa diretta. Il tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, ritenendo provato il pagamento della maggior parte del credito e residuando solo una piccola somma. In appello, la creditrice ha censurato la decisione sostenendo che la debitrice non avesse provato il collegamento tra gli assegni prodotti e i crediti azionati, mentre la debitrice, qui ricorrente, ha insistito per il rigetto del gravame. In cassazione la società debitrice ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 1193 c.c., assumendo che, una volta dimostrato di aver emesso assegni per un importo idoneo a estinguere il debito, sarebbe spettato alla creditrice provare che quei pagamenti si riferivano ad altri rapporti obbligatori; ha inoltre lamentato vizio motivazionale e erronea valutazione delle prove, sostenendo che le risultanze testimoniali e documentali dimostrassero l'avvenuto pagamento delle forniture fatturate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, la quale aveva applicato il principio secondo cui, quando il pagamento venga allegato mediante produzione di assegni, il debitore deve provare il collegamento tra i titoli di credito e i crediti azionati, ove tale collegamento sia contestato dal creditore. Ha escluso la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., osservando che la ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto infondata anche la censura di contraddittorietà della motivazione. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti liberamente le prove offerte dalle parti attribuendo maggiore forza ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la valutazione comparativa delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si ha solo se l'onere probatorio è attribuito a una parte diversa da quella su cui grava secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 1193 c.c.

    In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore deduce l'estinzione del debito mediante assegni contestati dal creditore, incombe sul debitore provare il collegamento tra i titoli e i crediti azionati.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È la base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto nel sistema il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il pagamento di un debito è allegato dal debitore mediante assegni o altri titoli di credito, e il creditore contesta che quei titoli si riferiscano proprio al credito azionato, il debitore deve provare il collegamento specifico tra i titoli prodotti e l'obbligazione dedotta in giudizio.
  • La regola sull'onere della prova dell'imputazione del pagamento opera solo dopo che sia dimostrato un pagamento avente sicura efficacia estintiva e puntualmente riferibile al credito controverso; in difetto, il rischio probatorio resta a carico del debitore che invoca l'estinzione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere invocata per censurare la mera valutazione delle prove, ma solo quando il giudice abbia realmente invertito la distribuzione legale dell'onere probatorio.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non acquisite ritualmente o non introdotte dalle parti; non è sufficiente contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in richieste di nuova valutazione del merito, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non intrinsecamente contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieCompensazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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