Cassazione Penale, Ordinanza n. 14614/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per un fatto qualificato come detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Con un solo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui non aveva prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di recepire l'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi affermato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., esso è stato ritenuto estraneo ai casi consentiti. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma base del patteggiamento: la sentenza impugnata è una applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che tale doglianza non fosse proponibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
La censura mirava alla mancata verifica del proscioglimento immediato; la Corte non entra nel merito perché il motivo non è tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso è trattato de plano, in quanto impugnazione avverso sentenza di patteggiamento soggetta alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990
È il reato oggetto dell'accordo di patteggiamento, relativo a fattispecie di stupefacenti di lieve entità.
Ha modificato il regime delle impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento, restringendone i motivi ammessi.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento se non ricade in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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