Cassazione Civile, Ordinanza n. 24792/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società cooperativa in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa e recuperato a tassazione IVA indebitamente detratta. La CTP aveva accolto il ricorso per nullità formale dell'atto; la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo invalida la sottoscrizione perché apposta da un funzionario non validamente preposto, in presenza di una delega in bianco, e perché la delega non indicava nominativamente il delegato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies L. 241/1990, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto l'indicazione del nome del delegato, trattandosi di delega di firma avente efficacia interna.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorso, poi ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni, sicché non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega; è sufficiente che dall'atto o da ordini di servizio siano individuabili la qualifica del soggetto legittimato e la possibilità di verifica ex post del potere esercitato. Poiché la CTR aveva negato validità alla delega solo per la mancanza del nominativo del funzionario, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito e per le spese.
Norme richiamate
"gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come delega di firma, non di funzioni, e non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata, potendo essere desunta anche da ordini di servizio e dalla qualifica del soggetto firmatario.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge un'autonoma ratio applicativa specifica della norma oltre al tema della validità dell'atto amministrativo.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non contiene un'interpretazione specifica della norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato in via processuale per la trattazione camerale nel rito del ricorso.
Massime di principio
- La delega conferita dal dirigente per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, va qualificata come delega di firma e non di funzioni: il potere resta imputato all'ufficio e il firmatario opera in sostituzione meramente materiale.
- Ai fini della validità dell'avviso di accertamento non è necessario che la delega rechi il nominativo del funzionario delegato o una durata espressa, purché sia possibile verificare ex post che il sottoscrittore appartenga alla categoria di impiegati abilitati e sia stato individuato tramite atti interni o ordini di servizio.
- È censurabile per violazione di legge la decisione di merito che annulli l'avviso di accertamento per il solo fatto che la delega di firma non contenga l'indicazione nominativa del delegato, quando la legge non prescrive tale requisito.
- Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione sono infondate quando la censura è formulata come violazione di legge e indica specificamente gli atti e le circostanze su cui si fonda.
Come è indicizzato
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