Cassazione Penale, Sentenza n. 34311/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare in carcere per reati connessi agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente ha presentato due motivi: (1) censura per errata applicazione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che l'associazione criminosa aveva sostanzialmente cessato la sua attività dopo l'arresto del presunto capo e quindi la presunzione non avrebbe dovuto operare; (2) contestazione della qualificazione delle condotte, affermando che le cessioni contestate rientravano nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e non giustificavano misure cautelari così severe.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto infondate le censure: sul secondo motivo, ha confermato la qualificazione delle condotte come attività di spaccio organizzata (ruolo centrale dell'indagato nella gestione della piazza di spaccio, intensa attività di cessione, controllo sui pusher, smercio di quantitativi apprezzabili, disponibilità di un'arma), escludendo l'ipotesi lieve. Sul primo motivo, benché richiamata la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, il Tribunale ha motivato in modo autonomo la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base dei precedenti dell'indagato, delle modalità di commissione del fatto e della perdurante attività delittuosa, rendendo superflua la mera presunzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; si sono disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Articolo richiamato come norma quadro per i reati associativi in materia di stupefacenti; la corte ha ritenuto applicabile la disciplina cautelare aggravata connessa all'operatività di un'associazione dedita allo spaccio
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
La norma sull'ipotesi lieve è stata ritenuta inapplicabile: il Tribunale ha valutato il contesto organizzato, la stabilità dell'attività, i quantitativi e la disponibilità di un'arma come incompatibili con la qualificazione di cessioni 'lieve'. Non è possibile isolare singole cessioni dal quadro complessivo
La doppia presunzione prevista per i reati associativi è stata richiamata, ma il giudice ha motivato autonomamente la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di elementi concreti relativi all'indagato e all'attività criminosa, rendendo la presunzione non decisiva nel caso concreto
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La qualificazione delle cessioni come 'ipotesi lieve' ai sensi dell'art. 73, comma 5, va valutata nel contesto: attività stabile, organizzata, con più soggetti coinvolti, quantitativi apprezzabili o disponibilità di armi escludono l'ipotesi lieve
- La doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, può essere richiamata ma non è indispensabile se il giudice dimostra con motivazione autonoma e concreta l'attualità delle esigenze cautelari (precedenti, ruolo nell'organizzazione, modalità e persistenza dell'attività delittuosa)
- L'arresto del presunto capo dell'organizzazione non comporta automaticamente la cessazione dell'associazione: bisogna valutare elementi probatori di persistenza o ripresa dell'attività da parte dei restanti membri
- Per ottenere la revoca o l'alleggerimento della misura cautelare è necessario affrontare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito con elementi probatori specifici (es. prova della cessazione dell'attività, assenza di ruolo attivo, quantità minime comprovate)
- I ricorsi che non contrastano dettagliatamente le argomentazioni del tribunale (motivi generici) rischiano l'inammissibilità o l'esito negativo; la difesa deve concentrare la contestazione su fatti e prove specifiche
- In presenza di valutazioni cautelari fondate su più circostanze (pregresse condotte, ruolo organizzativo, persistenza dell'attività), la custodia in carcere può essere ritenuta l'unica misura idonea e confermata in sede di riesame
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