Cassazione Civile, Ordinanza n. 35255/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (università)
La controversia
Una studentessa, dopo essersi iscritta al secondo anno di giurisprudenza presso un'università telematica, lamentava che, prima della sottoscrizione del contratto di iscrizione, l'ateneo le aveva promesso il riconoscimento degli esami già sostenuti, la fruizione delle videolezioni in ogni momento, la messa a disposizione del materiale didattico senza necessità di acquistare libri e la disponibilità di test di autovalutazione e tutor. Secondo la studentessa, tali promesse non erano state mantenute: i crediti formativi non erano stati integralmente riconosciuti, i programmi degli esami da ripetere non erano stati indicati con chiarezza, il materiale didattico non era stato interamente fornito, i test di autovalutazione erano inefficaci e il supporto dei tutor era stato tardivo. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno. L'università resisteva. In cassazione la ricorrente deduceva tre censure: omesso esame di fatti decisivi relativi alla discrasia tra offerta formativa promessa e prestazione concreta; violazione dell'art. 1455 c.c. per non avere il giudice d'appello valutato la gravità dell'inadempimento; omesso esame del rifiuto dell'ateneo di concedere il nulla osta per l'iscrizione ad altra università, condotta che avrebbe causato la perdita di un anno di studio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva effettivamente esaminato le questioni relative ai manuali didattici, ai test di autovalutazione e ai sottotitoli delle videolezioni, escludendone la rilevanza ai fini della risoluzione; il diverso apprezzamento della loro incidenza integrava una valutazione di merito, non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la verifica della gravità o non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Ha infine ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché il tribunale aveva espressamente considerato il rifiuto del nulla osta, reputandolo non illecito per difetto di allegazione degli elementi costitutivi dell'illiceità; tale specifica ratio non era stata adeguatamente censurata. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dell'università, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La gravità dell'inadempimento e la valutazione della non scarsa importanza costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo errori di diritto o omesso esame di fatti decisivi.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione del fatto o della gravità dell'inadempimento, quando la censura investe in realtà il merito.
Il vizio di omesso esame sussiste solo se il fatto storico decisivo non è stato affatto considerato; non ricorre quando il fatto sia stato esaminato e la doglianza miri a contestarne la valutazione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
È ammessa la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto istanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione la circostanza dedotta, anche se l'abbia valutata in modo sfavorevole alla parte ricorrente.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettiva.
- Chi deduce in cassazione l'illiceità di una condotta deve censurare specificamente anche la ratio decidendi fondata su un difetto di allegazione o prova degli elementi costitutivi dell'illecito; in difetto, il motivo è destinato a fallire.
- Non è consentito trasformare una doglianza sulla ricostruzione dei fatti in una censura di violazione di legge, quando in realtà si contesta soltanto il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le risultanze istruttorie.
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