Cassazione Civile, Ordinanza n. 18160/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2004, ai fini IVA e imposte dirette, di una società, in ragione dell'omessa tenuta delle scritture contabili, asseritamente oggetto di furto. Con il primo motivo ha denunciato difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo che esso si limitasse a richiamare il processo verbale di constatazione senza autonoma valutazione degli elementi acquisiti e quindi in violazione dell'obbligo di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, contestando il metodo induttivo usato per determinare la percentuale di ricarico, ritenuto non basato sull'annualità dei costi e dei ricavi e fondato su criteri statistici, oltre che assunto senza adeguato contraddittorio con il contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo perché formulato in modo irrituale, privo di specifica articolazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., carente di autosufficienza per mancata riproduzione dell'avviso e comunque non confrontato con la motivazione della CTR; inoltre, anche nel merito, la motivazione per relationem dell'avviso al PVC già noto al contribuente è stata ritenuta legittima secondo giurisprudenza consolidata. Il secondo perché diretto sostanzialmente contro l'avviso e l'attività dell'Ufficio, e non contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a un nuovo esame del merito e delle risultanze probatorie, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa in presenza dei presupposti previsti dalla norma; nella specie la CTR ha ritenuto legittima la rideterminazione del reddito per omessa tenuta delle scritture contabili.
il ricorso per cassazione deve articolare specifici motivi di impugnazione; una censura generica o irrituale è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è validamente motivato anche quando rinvia per relationem al processo verbale di constatazione già notificato o comunque noto al contribuente, poiché il richiamo alle conclusioni del verbale integra una motivazione sufficiente e non impone una autonoma rielaborazione testuale degli elementi acquisiti.
- In sede di legittimità la censura deve investire la sentenza impugnata e la sua ratio decidendi: è inammissibile il motivo che si risolva in una critica diretta all'atto amministrativo o che richieda un riesame del merito e della valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e coerente con il vizio denunciato; la mera deduzione di una violazione di legge non consente di introdurre una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- L'accertamento induttivo del reddito d'impresa, nei casi previsti dalla normativa tributaria, può essere fondato su elementi presuntivi e su criteri di ricostruzione del margine/ricarico, purché la contestazione del contribuente non si traduca in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
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