Cassazione Civile, Ordinanza n. 29494/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma limitatamente a quanto impugnato e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa applicando il principio di diritto affermato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società di telecomunicazioni sostenendo di aver concluso, prima un contratto di somministrazione per telefax e internet su un numero già attivo con precedente gestore, e poi un secondo contratto per trasferire anche un ulteriore numero di sola fonia alla stessa società, con gestione unitaria dei due numeri. Deduceva che, nonostante ciò, era stato privato senza preavviso del servizio di fonia e poi del servizio telefax, e che aveva inoltre pagato somme fatturate in relazione al vecchio rapporto, nonostante la sopravvenuta conclusione del nuovo contratto. La società resistente aveva contestato la domanda e proposto riconvenzionale per il pagamento di ulteriori importi relativi all’uso del numero originario. Il Tribunale aveva respinto la domanda attorea e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva respinto sia l’appello principale sia quello incidentale. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione delle norme processuali sull’udienza di discussione orale in appello e del diritto di difesa, per non aver la corte territoriale accolto la richiesta di discussione orale; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale e sulla valutazione delle prove, oltre che delle norme sul danno non patrimoniale; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sostenendo che il nuovo contratto dovesse riferirsi anche al numero terminante con 83; 4) violazione delle regole interpretative e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 5) violazione delle norme sul danno non patrimoniale e sul rilievo penalistico richiamato; 6) violazione delle norme sulle spese di lite e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la richiesta di discussione orale in appello, nei termini in cui era stata formulata, era idonea a soddisfare le esigenze dell’art. 352 c.p.c. come interpretato alla luce dei principi delle Sezioni Unite sul contraddittorio e sul diritto di difesa; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 352 c.p.c.
comma 2 e comma 3, nel testo applicabile ratione temporis
la richiesta di discussione orale in appello deve essere formulata in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata entro la scadenza del termine per le memorie di replica; la sua omissione può determinare nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per violazione del diritto di difesa e delle regole sul contraddittorio.
art. 24 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale del diritto di difesa effettivo lungo tutto il processo.
art. 111 Cost.
richiamato come base costituzionale del principio del contraddittorio e del giusto processo.
art. 121 c.p.c.
sostiene il principio di libertà delle forme degli atti processuali quando la legge non prescriva una forma determinata assistita da sanzione.
art. 1341 c.c.
richiamato nella decisione di merito per escludere l’efficacia della clausola di foro contenuta nelle condizioni generali, in quanto non specificamente approvata.
art. 2722 c.c.
evocato nel terzo e secondo motivo come divieto di prova testimoniale oltre il contenuto del documento scritto e come limite alla dimostrazione della risoluzione consensuale del precedente contratto.
art. 2724 c.c.
richiamato insieme all’art. 2722 c.c. come norma sulla prova per testimoni in deroga ai limiti ordinari.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2059 c.c.
richiamato nei motivi relativi al danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente.
art. 185 c.p.
richiamato quale norma che consente il risarcimento del danno conseguente al reato, in relazione alla domanda di danno non patrimoniale.
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto.
art. 1371 c.c.
richiamato come criterio sussidiario di interpretazione del contratto in caso di dubbio.
art. 1370 c.c.
richiamato come criterio interpretativo contro il predisponente nelle condizioni generali.
artt. 1363-1371 c.c.
richiamati complessivamente per sostenere l’erronea interpretazione del rapporto contrattuale da parte del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso come parametro della decisione fondata sulle prove acquisite.
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza e alla sua completezza.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di compensazione o regolazione delle spese.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la richiesta di discussione orale formulata ai sensi dell’art. 352 c.p.c., se tempestivamente proposta e ritualmente reiterata, è strumento di effettività del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua ingiustificata omissione può determinare la nullità della sentenza.
- La funzione della richiesta di discussione orale è consentire alle parti di esporre le difese conclusive e replicare alle ultime deduzioni avversarie: per questo la scansione procedimentale prevista dall’art. 352 c.p.c. non è meramente formale ma presidia il giusto processo.
- In presenza di una violazione del contraddittorio nella fase decisoria dell’appello, il ricorrente non ha onere di allegare in concreto quali specifiche argomentazioni avrebbe svolto in udienza, perché il pregiudizio al diritto di difesa è in re ipsa.
- La richiesta di discussione orale deve essere letta in modo coerente con il principio di libertà delle forme degli atti processuali: in assenza di una forma tipizzata a pena di inammissibilità, è sufficiente una manifestazione univoca e tempestiva della volontà di discutere oralmente la causa.
- Quando viene accolto un motivo di ricorso per nullità processuale che impone la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29485/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29486/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2024 del 15/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →