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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. del provvedimento di esclusione di cui al quarto avviso ex D. lgs. n. 36.2023 del 11.11.2025, conosciuto a mezzo pubblicazione su piattaforma telematica l’11.11.2025, con la quale il RTP costituendo composto dai professionisti odierni ricorrenti non è stato ammesso al prosieguo delle operazioni di gara procedendo, quindi, con l’attribuzione del punteggio alla sola offerta tecnica dell’altro RTP partecipante; 2. della nota pec del 12.11.2025 con cui l’Amministrazione - stazione appaltante – ha esplicitato le ragioni poste a base della esclusione; 3. del provvedimento di aggiudicazione della gara all’altro RTP partecipante, sempre intervenuto con l’avviso n. 4 ex D. lgs. n. 36.2023 del 11.11.2025, conosciuto pubblicazione sulla piattaforma telematica l’11.11.2025 ancorchè alla data del 24.11.2025 non sia ancora intervenuta la aggiudicazione con efficacia dell’appalto; 4. di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, ancorchè non conosciuto, nonchè per la riammissione alla gara del RTP costituendo composto dagli odierni ricorrenti;

Giustizia amministrativa202500692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una gara per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, con contestuale proposta di aggiudicazione a un altro RTP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano l’esclusione del RTP costituendo dalla procedura indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di completamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, nonché la successiva proposta di aggiudicazione in favore dell’altro RTP concorrente. Il RTP era stato inizialmente ammesso con riserva dopo il soccorso istruttorio relativo alla mancata sottoscrizione di alcuni documenti e alla dimostrazione dei requisiti speciali di capacità tecnica e professionale previsti dal punto 6.2, paragrafo V, del disciplinare. Con il verbale dell’11 novembre 2025 e la nota del 12 novembre 2025, la Commissione lo escludeva ritenendo non idoneo un certificato del 17 novembre 2014, riferito a lavori fino al 2012, e comunque non comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti. I motivi dedotti erano: violazione degli artt. 10, 95 e 96 del d.lgs. 36/2023, del disciplinare e dei principi di trasparenza, concorrenza e massima partecipazione; difetto di motivazione dell’esclusione; erronea e contraddittoria valutazione della documentazione e delle certificazioni prodotte, anche a seguito del soccorso istruttorio; illegittimità del riesame dei requisiti nella fase di apertura dell’offerta tecnica; contraddittorietà rispetto alla precedente ammissione con riserva; illegittimità della proposta di aggiudicazione, perché effettuata senza comparazione con l’offerta dei ricorrenti. I ricorrenti sostenevano in particolare che il professionista indicato nel certificato avesse continuato a svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza fino al 2017 o 2018, nonostante il certificato attestasse lavori fino al 2012.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivata l’esclusione, poiché la nota del 12 novembre 2025 indicava sia i presupposti di fatto sia le ragioni giuridiche della decisione, richiamando l’esame della documentazione tecnica, l’inidoneità del certificato del 17 novembre 2014 rispetto al punto 6.2-V del disciplinare e l’insufficienza delle ulteriori certificazioni. L’ammissione precedente era espressamente avvenuta con riserva e non costituiva una verifica definitiva del possesso dei requisiti speciali; pertanto, la Commissione non solo poteva, ma doveva procedere alla valutazione definitiva dei requisiti. Il giudice ha inoltre affermato che, fino all’aggiudicazione efficace, la Commissione conserva il potere di riesaminare il procedimento di gara e di correggere eventuali errori o illegittimità, anche riguardo all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. Nel merito, il certificato del 17 novembre 2014 era comunque anteriore al decennio precedente la pubblicazione del bando e non poteva dimostrare, da solo, la prosecuzione dell’incarico in epoca successiva, fino al gennaio 2018. La mancanza dei requisiti speciali previsti dal disciplinare giustificava quindi l’esclusione. La censura relativa alla mancata comparazione delle offerte è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, una volta consolidatasi l’esclusione, e comunque infondata, poiché l’offerta di un concorrente escluso non doveva essere valutata né comparata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Invocato dai ricorrenti in relazione ai limiti alle cause di esclusione e ai principi di favor partecipationis; il motivo è stato respinto.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dai ricorrenti in tema di cause di esclusione e valutazione dell’offerta; il giudice ha ritenuto legittima l’esclusione per carenza dei requisiti speciali.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla disciplina delle esclusioni; la censura è stata respinta.

  • art. 100, comma 1, lett. c), e comma 11, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante; l’ammissione conseguente è stata considerata provvisoria e con riserva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione della nota del 12 novembre 2025, contenente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il dispositivo dell’esclusione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alla procedura di gara.

Massime di principio

  • L’ammissione di un concorrente con riserva, disposta dopo il soccorso istruttorio, non equivale all’accertamento definitivo del possesso dei requisiti di partecipazione e consente alla stazione appaltante di completare successivamente la verifica e, se necessario, disporre l’esclusione.
  • Fino all’aggiudicazione efficace, la procedura di gara non è definitivamente esaurita e la Commissione, nell’ambito del riesame del procedimento, può correggere errori o illegittimità precedentemente commessi, anche riesaminando l’ammissione o l’esclusione di un concorrente.
  • Il requisito speciale consistente nell’esecuzione di servizi negli ultimi dieci anni deve essere comprovato da documentazione riferibile a tale periodo; un certificato attestante lavori o servizi risalenti a un periodo anteriore non dimostra, in assenza di ulteriori elementi idonei, la prosecuzione dell’incarico oltre quanto espressamente attestato.
  • È sufficiente la motivazione dell’esclusione che indichi i documenti esaminati, la loro non conformità alla lex specialis e la conseguenza dell’esclusione, purché tali elementi consentano al concorrente di comprendere le ragioni della decisione e di contestarle in giudizio.
  • Una volta escluso un concorrente, è priva di interesse la censura relativa al punteggio attribuito all’offerta dell’aggiudicatario, poiché l’offerta dell’escluso non deve essere valutata né comparata con le altre offerte.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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