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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36162/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il saldo del prezzo di un elettrodomestico consegnato alla controparte. L'ingiunta propose opposizione al decreto, ma il Giudice di pace la respinse; il Tribunale di Milano rigettò poi l'appello, ritenendo che il contratto fosse stato concluso non come consumatrice ma quale titolare di ditta individuale, con conseguente inapplicabilità della competenza territoriale inderogabile prevista dal Codice del consumo, e ritenendo inoltre provato il credito sulla base della documentazione prodotta. In cassazione la ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 3 e 66-bis del d.lgs. 206/2005, sostenendo di aver contratto come consumatrice e quindi di poter eccepire l'incompetenza territoriale; con il secondo dedusse violazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse attribuito valore probatorio a documenti che, a suo dire, non dimostravano la consegna del bene e avevano ricevuto un indebito valore legale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa della documentazione già valutata dal Tribunale, senza rispettare l'onere di specifica riproduzione dei documenti e senza indicare un vero errore di diritto, risolvendosi la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spettano al giudice di merito, il quale può fondare la decisione su alcune risultanze documentali senza dover confutare ogni deduzione difensiva. Non sono state liquidate spese per la mancanza di attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 2 c.p.c.

    La censura è stata formalmente ricondotta alla violazione di norme sulla competenza, ma è stata dichiarata inammissibile perché si risolveva in una diversa lettura del fatto e della documentazione.

  • art. 3 d.lgs. 206/2005

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualifica di consumatore; la Corte non ne ha fatto applicazione, perché ha condiviso l'accertamento di merito sulla natura imprenditoriale dell'acquisto.

  • art. 66-bis d.lgs. 206/2005

    Richiamato per la competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse applicabile in ragione della qualificazione del rapporto come imprenditoriale.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività riservata a quest'ultimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un contraente come consumatore o come soggetto che agisce nell'esercizio dell'attività imprenditoriale/professionale è questione di fatto desumibile dagli elementi documentali complessivamente valutati dal giudice di merito, e in cassazione non può essere rivisitata mediante una mera diversa lettura delle prove.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il peso attribuito alle prove dal giudice di merito, salvo che si alleghi un effettivo travisamento della regola legale di valutazione della prova.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su alcune risultanze documentali ritenute decisive senza dover confutare puntualmente ogni singola allegazione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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