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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07831/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Un soggetto che gestiva un'azienda agricola con annessa abitazione rurale agiva per ottenere il risarcimento dei danni lamentati a causa di una prolungata interruzione, durata circa novanta giorni, della fornitura di energia elettrica. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda, annullato una fattura e condannato la società distributrice al risarcimento per inadempimento contrattuale. In appello, la società di distribuzione otteneva la riforma della decisione: il tribunale riteneva non provata l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti e comunque escludeva una prolungata inerzia della società nel ripristino del servizio, valorizzando l'interruzione dovuta a un fatto esterno (furto dei cavi) e l'attivazione del distributore. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva: violazione degli artt. 1218, 1228, 1453, 2050 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la responsabilità andasse affermata come contrattuale o comunque extracontrattuale/da attività pericolosa; violazione dell'art. 2050 c.c. per mancata qualificazione dell'attività di distribuzione dell'energia come pericolosa e per difetto di prova liberatoria; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di mancata contestazione della quantificazione del danno; violazione degli artt. 167 e 345 c.p.c. per avere il giudice d'appello esaminato la questione della legittimazione passiva e dell'assenza di rapporto contrattuale, asseritamente non introdotta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i primi due motivi erano inammissibili perché il ricorrente non aveva chiarito con precisione quale fosse l'esatta domanda originariamente proposta (contrattuale, aquiliana o ex art. 2050 c.c.), né aveva riportato adeguatamente le conclusioni e la loro collocazione negli atti di causa, impedendo il controllo sulla fondatezza delle censure. Ha inoltre rilevato che il giudice di appello, pur ritenendo mancata la prova del rapporto contrattuale diretto, aveva comunque esaminato anche gli eventuali profili di responsabilità extracontrattuale e da attività pericolosa, escludendoli in ragione del fatto esterno interruttivo del nesso causale e della tempestiva attivazione del distributore. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la contestazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale diretto integra mera difesa e non eccezione in senso stretto, quindi può essere proposta anche in appello. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale per inadempimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa i motivi inammissibili per genericità della domanda originaria.

  • art. 1228 c.c.

    Invocato dal ricorrente per imputare alla società l'operato dei soggetti preposti; non viene esaminato nel merito per le ragioni processuali indicate dalla Corte.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rimedi per inadempimento; non è oggetto di accoglimento perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2050 c.c.

    La Corte rileva che, anche a voler qualificare l'attività di distribuzione di energia come pericolosa, il giudice di merito ha escluso la responsabilità per fatto esterno interruttivo del nesso causale e per tempestiva attivazione del distributore.

  • art. 2043 c.c.

    Il ricorrente lo invoca come base di responsabilità aquiliana; la Corte osserva che il giudice di appello ha comunque escluso anche questa forma di responsabilità sulla base dei fatti allegati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non approfondisce il motivo perché le doglianze sono rese inammissibili dalla mancata specificazione della domanda e dei fatti processuali rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per dedurre l'erronea valutazione delle prove e la mancata contestazione dei fatti; il motivo relativo è assorbito dopo la declaratoria di inammissibilità dei motivi sull'an della pretesa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte non esamina nel merito la censura probatoria per effetto dell'inammissibilità dei primi motivi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione giuridica dell'attività della società; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • d.lgs. n. 80 del 2008

    È menzionato dal ricorrente in modo generico e non specificamente indicato; la Corte non se ne occupa nel merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la questione della legittimazione passiva sarebbe stata tardiva; la Corte precisa che la contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale è mera difesa e non eccezione in senso stretto.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per lamentare la novità della questione in appello; la Corte lo ritiene non violato, perché la difesa della convenuta era proponibile anche in secondo grado.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e risultando la parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la pretesa originaria può essere ricondotta a diverse domande giuridicamente distinte, il ricorrente deve indicare in modo preciso quale domanda sia stata effettivamente proposta e dove essa risulti dagli atti; altrimenti le censure sono inammissibili perché il controllo di legittimità non può essere esercitato su basi generiche.
  • La contestazione dell'inesistenza di un rapporto contrattuale diretto integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto: può quindi essere proposta anche per la prima volta in appello.
  • Se il giudice di merito esamina comunque tutte le possibili qualificazioni della pretesa risarcitoria, escludendo sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale sia quella da attività pericolosa, il ricorrente che non chiarisca la base originaria della domanda non può utilmente censurare la decisione.
  • In tema di responsabilità per interruzione della fornitura di energia, l'accertamento di un fatto esterno interruttivo del nesso causale, accompagnato dalla tempestiva attivazione del distributore per il ripristino del servizio, può escludere la responsabilità anche ove si prospetti un'attività pericolosa.
  • Le censure incentrate sulla valutazione delle prove e sulla mancata contestazione dei fatti presuppongono che sia superato il vaglio preliminare sulla corretta individuazione dell'an della domanda e sul perimetro delle allegazioni processuali; in difetto, restano assorbite o non scrutinabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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