Cassazione Penale, Sentenza n. 11120/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa e contraddittoria valutazione dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.: il ricorrente sostiene di essersi spontaneamente costituito in carcere tre giorni dopo la fuga dalla comunità ma i giudici hanno ritenuto che fosse stato rintracciato dalle forze di polizia (contestazione di travisamento probatorio). Inoltre deduceva violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e mancato riconoscimento corretto della continuazione tra il delitto di evasione e le plurime contravvenzioni, con conseguente errata quantificazione dell'abbattimento per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo per travisamento della prova: dagli atti risultava che il ricorrente si era spontaneamente costituito in carcere e i giudici avevano omesso di valutare l'attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ai giudici di merito per rideterminazione della pena. Il secondo motivo è stato considerato assorbito dalla necessità di nuova determinazione della sanzione; la Corte ha richiamato il principio di Sez. U n. 27059/2025 secondo cui, nei delitti e contravvenzioni in continuazione giudicati con rito abbreviato, la riduzione va operata applicando un terzo ai delitti e la metà alle contravvenzioni. Il ricorso è dunque parzialmente accolto con annullamento e rinvio.
Norme richiamate
Norma che punisce il delitto di evasione; il comma 4 contiene una circostanza attenuante applicabile in presenza di spontanea costituzione o simili condizioni che riducono la responsabilità.
La Corte ha ritenuto che, se accertata la spontanea costituzione, debba essere valutata l'attenuante prevista da questa disposizione; l'omessa valutazione giustifica annullamento per travisamento probatorio.
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Riferimento alle violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale contestate come contravvenzioni; la condotta è stata contestata nei capi c-i e giudicata in continuazione con il delitto di evasione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la decisione ricorda i requisiti per che il ricorso per travisamento probatorio debba rispettare.
art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento alle forme e limiti della motivazione nella sentenza di primo grado; il ricorrente denunciava contraddittorietà sulla mancata valutazione della spontanea costituzione.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha applicato il principio secondo cui la riduzione va ripartita tra delitti e contravvenzioni conformemente al principio espresso da Sez. U n. 27059/2025.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento della doglianza di travisamento probatorio in cassazione; la Corte ricorda i requisiti richiesti per dimostrare il travisamento e dichiara fondato il motivo perché il ricorrente aveva provato l'atto decisivo (spontanea costituzione).
Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025 (Elian, Rv. 288214)
Precedente di legittimità richiamato: per reati in continuazione decisi con rito abbreviato la riduzione per il rito si applica separatamente, operando un terzo sulla pena relativa ai delitti e la metà sulla pena relativa alle contravvenzioni.
Citata come novellatrice dell'art. 442 comma 2; influisce sulla misura dell'abbattimento della pena in caso di rito abbreviato e sulla ripartizione tra delitti e contravvenzioni.
Massime di principio
- Se dalle prove emerge che l'imputato si e' spontaneamente costituito dopo un allontanamento, il giudice deve valutare l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4; la mancata valutazione può costituire motivo di annullamento per travisamento probatorio.
- Il ricorso per cassazione per travisamento probatorio deve indicare l'atto processuale cui si riferisce, il dato fattuale incompatibile con la sentenza, fornire prova della verità dell'elemento invocato e spiegare come l'atto comprometta la motivazione.
- Quando l'annullamento riguarda la necessità di rideterminare la pena, questioni collegate (ad es. riconoscimento della continuazione o quantificazione dell'abbattimento per rito abbreviato) possono essere assorbite e risolte nel nuovo giudizio di merito.
- In presenza di reati e contravvenzioni in continuazione decidendi con rito abbreviato, applicare il criterio fissato da Sez. U n. 27059/2025: la riduzione per il rito va operata un terzo sulla pena relativa ai delitti e la metà sulla pena relativa alle contravvenzioni.
- Per provare la spontanea costituzione è utile produrre atti formali (registrazioni di ingresso in casa circondariale, verbali, comunicazioni delle autorità) che il giudice deve esplicitamente considerare nella motivazione.
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