Sentenza del 11/05/2017 n. 11682 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI notificato dal Comune il 7 dicembre 2006 per l’anno 2004, con cui venivano richieste maggiore imposta, interessi e sanzioni sulla base della rendita catastale attribuita dall’UTE e iscritta in atti il 18 febbraio 2002. La società sosteneva che tale rendita, attribuita dopo il 1° gennaio 2000, fosse inefficace perché l’Agenzia del territorio non ne aveva provato la notificazione, richiesta dall’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000. Contestava inoltre che l’avviso comunale potesse valere come notificazione dell’atto catastale presupposto. Nel ricorso per cassazione formulava cinque motivi: violazione delle norme sulla notificazione ed efficacia della rendita; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione di interessi e sanzioni per obiettiva incertezza; in subordine, violazione di legge sulla stessa domanda; omessa motivazione sulla dedotta inefficacia della rendita; e contraddittorietà della motivazione per il richiamo a un precedente relativo a rendite anteriori al 2000. Il Comune eccepiva che la questione della mancata notifica fosse nuova in appello. La Cassazione ha ritenuto tale deduzione ammissibile: non era un’eccezione nuova vietata, ma una contestazione relativa ai fatti costitutivi della pretesa tributaria, già coerente con il thema decidendum e supportata da documenti prodotti nel primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri quattro, senza decidere nel merito la domanda di disapplicazione di interessi e sanzioni. Ha cassato la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, che aveva respinto l’appello della società, e rinviato alla stessa Commissione in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, per una rendita attribuita dopo il 1° gennaio 2000, la notificazione al contribuente è condizione della sua efficacia ai fini ICI; la mancata notificazione può viziare l’avviso comunale che la recepisce. L’avviso di accertamento non sostituisce la notificazione dell’atto catastale presupposto. Il contribuente può contestare l’imposizione davanti al solo Comune senza essere obbligato a impugnare l’atto catastale non notificato; il Comune può, se necessario, chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del territorio.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
Per gli atti attributivi o modificativi di rendita adottati dal 1° gennaio 2000, la rendita non può essere usata per determinare la base imponibile ICI prima della notificazione al contribuente. Una volta notificata, può invece essere applicata anche ad annualità ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La violazione del divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, com'è noto, "concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, ma che non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili".
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce di contestare i fatti costitutivi della pretesa tributaria o di riproporre mere difese. La deduzione sull’inefficacia della rendita per mancata notificazione è stata quindi ritenuta ammissibile nel caso concreto.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'atto attributivo o modificativo di rendita rientra nell'elencazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ed è autonomamente impugnabile per vizi propri, e poichè la mancata notificazione dell'atto precedente costituisce vizio proprio dell'atto successivo, la mancata notificazione dell'atto attributivo di rendita catastale al soggetto legittimato alla impugnativa sostanzia vizio dell'atto impositivo comunale.
L’atto catastale di attribuzione o modifica della rendita è autonomamente impugnabile; se non è stato notificato, la sua mancata notificazione può essere fatta valere come vizio dell’atto impositivo comunale successivo che utilizza quella rendita.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, tuttavia, non obbliga il contribuente ad impugnare l'atto presupposto che, in quanto non notificato, neppure può divenire "definitivo", potendo bastare al contribuente, semplicemente, di far cadere la liquidazione della maggiore imposta, impugnandola nei confronti del solo ente impositore, estraneo al diverso rapporto avente ad oggetto l'attribuzione della rendita catastale.
Il contribuente non è tenuto a impugnare un atto presupposto che non gli è stato notificato e che quindi non è divenuto definitivo: può contestare l’atto impositivo conseguente rivolgendosi al solo ente impositore.
Codice di procedura civile, art. 102
se nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, il contribuente propone rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita, ciò "non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio e, quindi, all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l'atto impositivo".
La contestazione della rendita nel giudizio contro l’avviso ICI non impone di integrare necessariamente il contraddittorio con l’Agenzia del territorio. La partecipazione dell’Agenzia può avvenire mediante chiamata in causa, ma non è necessaria ai sensi dell’art. 102 c.p.c.
Massime di principio
- Per le rendite catastali attribuite o modificate dal 1° gennaio 2000, la notificazione al contribuente è condizione per utilizzarle nella determinazione dell’ICI; la mera iscrizione della rendita negli atti catastali non basta.
- La notificazione dell’avviso di accertamento comunale non sostituisce quella dell’atto catastale presupposto. Se la rendita non è stata notificata, il contribuente può far valere tale vizio impugnando l’avviso che la recepisce.
- Il contribuente può contestare l’avviso davanti al solo Comune senza impugnare separatamente un atto catastale non notificato; non sussiste per ciò solo un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio.
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non preclude mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, purché restino entro il thema decidendum e non ledano il contraddittorio.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l’annullamento definitivo dell’imposta: il giudice di rinvio deve verificare la notificazione della rendita e decidere nuovamente la controversia.
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