Cassazione Civile, Ordinanza n. 05614/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento della seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola, opzione indicata nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella, sul presupposto che l’adesione alla rivalutazione fosse facoltativa e quindi revocabile fino al perfezionamento dell’operazione, sicché il terreno sarebbe rimasto al valore originario se non fosse stato completato il pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione, ritenendo che la scelta agevolativa potesse essere abbandonata prima del suo perfezionamento e valorizzando anche l’assenza di danno per l’erario. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla rivalutazione dei terreni e delle norme civilistiche richiamate, sostenendo che l’imposta sostitutiva diviene dovuta quando l’opzione viene validamente esercitata e perfezionata con il pagamento della prima rata, con conseguente debenza delle rate successive se il contribuente non completa i versamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la facoltà di avvalersi del regime agevolativo sulla rivalutazione dei terreni non implica anche la facoltà di revocare liberamente l’opzione una volta esercitata e perfezionata con il pagamento della prima rata; pertanto, in caso di pagamento rateale, restano dovute le rate successive. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle questioni rimaste assorbite e sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Attribuisce al contribuente la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rideterminato tramite perizia; la Corte lo interpreta come fonte di una facoltà di opzione, ma non di un diritto di ripensamento dopo l’esercizio dell’opzione.
art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002
È richiamato come disciplina agevolativa della rivalutazione dei terreni; la Corte lo considera coerente con la natura facoltativa dell’agevolazione, ma non con la revocabilità dell’opzione già perfezionata.
Richiamati nel ricorso come norme evocate a sostegno della natura di manifestazione di volontà dell’opzione; la decisione valorizza l’idea che una volta esercitata la scelta essa produca effetti vincolanti.
artt. 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati dall’Agenzia per sostenere l’iscrizione a ruolo delle rate non pagate dopo il perfezionamento dell’opzione.
art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001
"può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima"
La Corte afferma che il termine "può" esprime una facoltà di scelta del contribuente, ma non consente la revoca dell’opzione una volta esercitata e perfezionata.
Massime di principio
- Nei regimi fiscali agevolativi opzionali, la facoltà di aderire all’agevolazione non implica, di regola, la facoltà di revocare liberamente l’opzione dopo che essa sia stata validamente esercitata e perfezionata secondo le modalità previste dalla legge.
- Quando il perfezionamento dell’agevolazione avviene con il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, il mancato pagamento delle rate successive rende legittima la pretesa dell’erario per il recupero dei residui importi dovuti.
- L’emendabilità della dichiarazione non può essere invocata per neutralizzare effetti derivanti da una specifica manifestazione di volontà negoziale o para-negoziale già perfezionata dal contribuente nell’ambito di un’opzione fiscale.
- L’espressione legislativa che attribuisce al contribuente una facoltà di scelta deve essere distinta dal potere di ripensamento: la prima consente di aderire o non aderire al regime, il secondo richiederebbe una previsione espressa che qui manca.
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