Sentenza n. 78/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1) della Scheda valutativa - Modello “B” (art. 698), n. d’ordine 99 del documento caratteristico - relativa al periodo 02.03.24-01.03.25, notificata in data 07.03.25, con cui il rendimento del ricorrente veniva qualificato “nella media”; 2) di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso; per la condanna della P.A. alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa alla scheda valutativa contestata e, dunque, alla ricompilazione della predetta scheda secondo i principi ritenuti opportuni da codesto Ecc.mo Tribunale, affidando – se ritenuto opportuno – l’obbligo di attività valutativa a soggetti diversi dagli originari valutatori, sia pure della medesima Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa relativa al periodo 2 marzo 2024-1° marzo 2025, con qualifica finale "nella media"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa sostenendo la violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010 e della circolare sulle istruzioni relative ai documenti caratteristici, nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Ha dedotto carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza e contraddittorietà dei provvedimenti. In particolare, ha contestato il repentino declassamento di tutte le voci analitiche e della valutazione complessiva, dopo una carriera ultratrentennale caratterizzata da giudizi costantemente eccellenti, sostenendo che la scheda non indicava fatti oggettivi e specifici idonei a giustificare la flessione. Ha inoltre negato che fosse stato oggetto di costanti richiami e ha evidenziato che la sanzione disciplinare richiamata dall'Amministrazione era stata annullata in sede di ricorso gerarchico. Il Ministero ha chiesto il rigetto, producendo rapporti disciplinari relativi al militare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la scheda valutativa per difetto di motivazione. Ha premesso che le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili entro limiti ristretti, in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei fatti. Ha inoltre ribadito che le singole valutazioni periodiche sono autonome e possono differire da quelle precedenti. Tuttavia, quando si verifica un decremento rilevante e repentino rispetto a giudizi precedenti costantemente eccellenti, l'Amministrazione deve indicare nella scheda fatti concreti, specifici e verificabili e fornire una motivazione più chiara ed esplicativa sulle ragioni della flessione. Nel caso concreto, le espressioni utilizzate erano vaghe, generiche e stereotipate e non chiarivano le ragioni dell'abbassamento della qualifica. Gli addebiti disciplinari prodotti in giudizio non risultavano dalla scheda e, comunque, la sanzione disciplinare era stata successivamente annullata in sede gerarchica. L'Amministrazione dovrà riesercitare il potere rivalutando il periodo e le singole voci analitiche, esplicitando nel giudizio del compilatore e del revisore le ragioni della valutazione finale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
l. 241/1990
Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la decisione valorizza, in particolare, l'esigenza di motivazione dell'atto valutativo.
d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina del personale militare e dei documenti caratteristici.
d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina regolamentare applicabile alle valutazioni del personale militare.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati; la decisione accoglie la censura sostanziale di difetto motivazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei presupposti di fatto.
- Le valutazioni periodiche del personale militare sono autonome e possono differire da quelle precedenti; il solo contrasto con precedenti giudizi favorevoli non determina, di per sé, illegittimità.
- Quando la valutazione del militare registra una rilevante e repentina flessione rispetto a precedenti giudizi costantemente elevati, l'Amministrazione è gravata da un più intenso onere motivazionale e deve indicare fatti concreti e specifici idonei a giustificare il peggioramento.
- Formule vaghe, generiche o stereotipate, non collegate a specifici fatti o ragioni della flessione del rendimento, non sono sufficienti a motivare l'attribuzione di una qualifica inferiore nella scheda caratteristica.
- Nel rinnovare la valutazione annullata per difetto di motivazione, l'Amministrazione deve rivalutare il periodo e le singole voci analitiche, esplicitando nel giudizio del compilatore e del revisore le ragioni della valutazione finale.
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