Sentenza n. 1051/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1162/2023 n. 304/2024 del 16.4.2024 la quale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e ai relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 304 del 16 aprile 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a percepire il beneficio della Carta elettronica del docente per euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, per un importo complessivo di euro 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché le spese di giudizio. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese legali, senza dimostrare la materiale attribuzione alla ricorrente della Carta docente o di un beneficio equivalente. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'integrale adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era ormai decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata all'organo competente e non risultava integralmente eseguita. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di Livorno, compresi gli accessori economici riconosciuti. Ha assegnato al Ministero il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Per l'eventualità di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, della sentenza del giudice ordinario munita di efficacia esecutiva e passata in giudicato.
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione pubblica può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'organo competente; nel caso concreto tale termine era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
In sede commissariale, ove necessario, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza da eseguire riconosceva interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione integrale di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione abbia adempiuto soltanto parzialmente agli obblighi derivanti dal titolo.
- Una volta notificato il titolo esecutivo all'organo competente e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando ostacoli normativi al pagamento, salvo quelli risultanti dal titolo stesso.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell'amministrazione interessata, incaricandolo di compiere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione e alla corresponsione delle somme dovute, anche mediante gli strumenti contabili previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →