Sentenza n. 23/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 82/2023, limitatamente al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento la sentenza n. 82/2023, che aveva accolto le sue domande relative al riconoscimento, ai fini delle graduatorie per collaboratore scolastico, dell'equivalenza del servizio prestato presso scuole statali gestite dalla Provincia autonoma di Trento rispetto al servizio prestato presso scuole statali gestite dal Ministero, condannando inoltre l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e oneri di legge. La sentenza, notificata il 26 maggio 2023, non era stata impugnata ed era stata certificata come passata in giudicato. Nonostante la successiva trasmissione dei conteggi, l'amministrazione non aveva pagato le spese dovute. Anche il tentativo di espropriazione mobiliare presso terzi aveva avuto esito negativo. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza del giudicato, con ordine di pagamento dell'importo complessivo quantificato in euro 3.906,80, oltre interessi, e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Tribunale ha esaminato anche la corretta instaurazione del giudizio nei confronti dell'amministrazione statale mediante notificazione presso l'Avvocatura dello Stato competente.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato corretto l'incardinamento del giudizio ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., rilevando la regolare notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933, come modificato dalla l. n. 260/1958. Ha ritenuto il ricorso procedibile perché la sentenza del giudice ordinario era stata certificata come passata in giudicato, previamente notificata ai fini esecutivi e ampiamente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l'avvenuto pagamento delle spese di lite, la domanda di ottemperanza è stata accolta. Ai sensi dell'art. 114 c.p.a., l'amministrazione è stata ordinata a dare piena esecuzione al giudicato entro 45 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante pagamento di euro 3.906,80. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali ex art. 1282, comma 1, c.c., decorrenti dal deposito della sentenza di condanna del 16 maggio 2023 fino alla data di emissione del mandato di pagamento, poiché il credito per spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto. Il Tribunale si è riservato, su istanza di parte e in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
Individua il giudice competente per l'ottemperanza e fonda la verifica della corretta instaurazione del giudizio davanti al Tribunale competente.
art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
La notificazione degli atti introduttivi nei confronti delle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato del distretto dell'autorità giudiziaria adita.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiede, per l'azione di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, che il provvedimento sia passato in giudicato; nel caso concreto tale circostanza è stata comprovata dalla certificazione della cancelleria.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione piena e integrale del giudicato entro un termine assegnato e di riservare, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
I crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto; tale regola si applica anche alle spese processuali liquidate in un titolo esecutivo, salvo diversa previsione del titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è procedibile per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato previamente notificato all'amministrazione ai fini esecutivi e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
- La mancata esecuzione di una condanna al pagamento delle spese processuali contenuta in una sentenza passata in giudicato legittima il beneficiario a proporre azione di ottemperanza, anche quando l'inadempimento riguardi esclusivamente la componente pecuniaria del giudicato.
- Il credito per spese di lite liquidato in una sentenza di condanna è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., dalla data di deposito della sentenza fino alla data di emissione del mandato di pagamento, salvo diversa statuizione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento dell'importo dovuto entro un termine determinato e riservarsi, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
- Per gli atti introduttivi di giudizi amministrativi contro un'amministrazione statale, la notificazione deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell'autorità giudiziaria adita, nella persona del Ministro competente.
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