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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25551/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia trae origine da una donazione di alcuni immobili siti in Palermo, disposta in favore dell'ente ricorrente e poi dichiarata nulla nei precedenti gradi di merito su domanda del patronato A.C.L.I., perché il donante non era proprietario dei beni donati. Dopo che la Cassazione aveva già dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello, l'ente donatario ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 27099/2021, articolando quattro motivi. Con il primo ha dedotto errore di fatto per non avere la Corte considerato che la modifica statutaria che prevedeva il passaggio dei beni dalle A.C.L.I. provinciali a quelle nazionali era successiva sia alla donazione sia all'inizio della causa, sostenendo inoltre che il principio della doppia conforme fosse stato applicato sul presupposto erroneo che i giudici di merito avessero valutato il medesimo documento. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 100 c.p.c., 1421 e 23 c.c., assumendo erronea percezione dell'identità soggettiva tra patronato A.C.L.I. e A.C.L.I. nazionale. Con il terzo ha lamentato un errore di fatto per omessa valutazione di una memoria di replica depositata nel procedimento di cassazione, in tema di carenza di legittimazione attiva del patronato e dell'A.C.L.I. provinciale. Con il quarto ha dedotto la violazione di un precedente giudicato e ha chiesto, in subordine, una rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 395 n. 5 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., sostenendo la configurabilità dell'errore revocatorio anche per contrasto di giudicati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che tutti i motivi articolati non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare valutazioni giuridiche e interpretative compiute dalla Corte sull'effettivo contenuto degli atti, dello statuto associativo e della motivazione delle decisioni di merito. In particolare, ha affermato che l'erronea interpretazione o valutazione del contenuto degli atti di parte e della motivazione delle sentenze integra errore di giudizio, non revocatorio; che l'omesso esame della memoria di replica non era decisivo nel caso concreto e comunque si inseriva nella medesima censura di interpretazione dello statuto; e che la revocazione contro le sentenze di mera legittimità della Cassazione per contrasto di giudicati non è ammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e, per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    consente l'inammissibilità del motivo in presenza di doppia conforme; il riferimento è stato usato per dichiarare inammissibile la censura sul punto già coperto da decisioni conformi di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    richiama l'interesse ad agire; la Corte ha escluso che le censure sul punto integrassero errore di fatto revocatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    è stato invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza attinesse in realtà a un errore di giudizio.

  • art. 1421 c.c.

    è stato invocato insieme all'art. 23 c.c. per sostenere un difetto di legittimazione; la Corte ha qualificato la censura come errore di giudizio e non di fatto.

  • art. 23 c.c.

    è stato richiamato per sostenere che l'azione spettasse solo a determinati soggetti dell'associazione; la Corte ha escluso la revocabilità della questione così posta.

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto; la Corte ha ribadito che non copre errori di interpretazione o valutazione degli atti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto, non come errore di giudizio o di interpretazione del contenuto degli atti.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    non è ammissibile la revocazione contro sentenze di mera legittimità della Cassazione per contrasto di giudicati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta in conformità alla proposta accelerata; il meccanismo rileva anche ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    la conformità tra proposta e decisione finale è stata letta come indice legale di abuso del processo, con conseguente condanna alle somme equitativamente determinate.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte ha negato i presupposti della censura.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità; la Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità; la Corte non ha accolto la prospettazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità; la Corte ha ribadito la legittimità della disciplina limitativa della revocazione.

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza o sentenza di Cassazione, non è configurabile errore di fatto quando la doglianza investe l'interpretazione, la valutazione o l'apprezzamento del contenuto degli atti di parte o della motivazione delle decisioni di merito: in tale ipotesi si è di fronte a un errore di giudizio.
  • L'omesso esame di uno scritto difensivo depositato nel procedimento di cassazione può rilevare come errore di fatto solo se il ricorrente dimostra anche la decisività dell'omissione, cioè che la decisione sarebbe stata diversa in presenza di quello specifico elemento di fatto.
  • La revocazione per contrasto di giudicati non è ammissibile avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, poiché tali pronunce producono soltanto giudicato formale e non sostanziale.
  • Quando il ricorso per revocazione si risolve nella riproposizione di censure già decise o nell'attacco alla corretta applicazione di norme e statuti, il rimedio va dichiarato inammissibile perché non mira a correggere un errore percettivo, ma a rimettere in discussione il giudizio di legittimità.
  • La conformità della decisione finale alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. legittima l'applicazione delle conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione legale tipica di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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