Cassazione Civile, Ordinanza n. 39562/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della carta di soggiorno per coesione familiare emesso dalla Questura. Il Tribunale aveva rigettato le domande con sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo che il termine breve di trenta giorni decorresse dalla lettura integrale della decisione in udienza del 21 giugno 2019 e che la notifica dell'appello, eseguita il 9 dicembre 2019, fosse oltre termine. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 702-bis c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe disposto un implicito mutamento del rito da sommario a ordinario con due ordinanze del 13 febbraio 2019 e del 13 maggio 2019, sicché l'impugnazione sarebbe stata tempestiva secondo il rito ordinario di cognizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale asserito mutamento di rito non era documentato e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza trascrivendo il contenuto delle ordinanze richiamate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso perché infondato: ha confermato la valutazione della Corte d'appello sulla tardività dell'appello, osservando che la notifica del gravame era avvenuta il 9 dicembre 2019, dunque oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della decisione resa ex art. 281-sexies c.p.c. La tesi del ricorrente, fondata sull'asserito mutamento implicito del rito, non è stata presa in considerazione in mancanza della necessaria documentazione e trascrizione degli atti richiamati, con conseguente violazione del principio di autosufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che il procedimento era soggetto al rito sommario; la Corte rileva però che l'asserito mutamento di rito non è documentato e quindi non può incidere sulla tempestività dell'appello.
Per le decisioni rese con lettura del dispositivo e della motivazione in udienza, il termine breve di impugnazione decorre dalla comunicazione della sentenza pronunciata in tale forma; qui l'appello notificato oltre trenta giorni è stato ritenuto tardivo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte reputa infondata la censura perché priva di adeguato supporto documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È citato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Non è espressamente citato, ma il principio di autosufficienza richiamato dalla Corte implica che chi deduce un fatto processuale deve fornirne adeguata prova e trascrizione nel ricorso.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione che il rito del primo grado sia stato mutato, l'asserzione deve essere supportata in modo puntuale dagli atti processuali rilevanti; in difetto di documentazione o trascrizione, la censura non può essere scrutinata.
- Nei giudizi definiti con sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., il termine breve per impugnare decorre dalla comunicazione della decisione pronunciata in udienza; la notifica dell'appello oltre trenta giorni è tardiva.
- Il ricorrente in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando e trascrivendo gli atti su cui fonda il motivo, specie quando il motivo dipenda da circostanze processuali non direttamente verificabili dalla Corte.
- La mera deduzione di un vizio di violazione di legge non consente di superare una declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione se il fatto processuale decisivo non risulta provato nel fascicolo di legittimità.
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