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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32319/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dal collocamento in CIGS di un lavoratore per il periodo 26.3.2014-25.3.2015, con sospensione della retribuzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, dichiarando illegittimo il provvedimento di sospensione e condannando la società al pagamento del differenziale retributivo. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che gli accordi sindacali richiamati dalla società contenessero indicazioni troppo generiche sui criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e sui motivi del mancato ricorso alla rotazione, in violazione degli obblighi di comunicazione e specificità previsti dalla normativa sulla CIGS. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 223/1991, della l. n. 164/1975 e dell’art. 2 d.P.R. n. 218/2000, sostenendo che i criteri concordati con le OO.SS. fossero invece specifici e oggettivi, fondati su esigenze tecnico-organizzative, fungibilità e livelli professionali, e che i giudici di merito avessero erroneamente interpretato l’accordo sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la società non ha illustrato in modo puntuale in che modo le valutazioni della Corte d’appello si ponessero in contrasto con le norme invocate; inoltre ha formulato doglianze solo assertive sulla specificità dei criteri di scelta e, quanto all’interpretazione dell’accordo sindacale, non ha indicato quali canoni ermeneutici legali sarebbero stati violati. Sono state quindi confermate l’illegittimità della collocazione in CIGS e la condanna al pagamento del differenziale retributivo, oltre alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve indicare in modo specifico il contrasto tra la decisione impugnata e le norme invocate, non potendosi risolvere in affermazioni assertive o in una generica rivalutazione del contenuto dell’accordo.

  • art. 1 l. n. 223/1991

    Gli oneri di comunicazione connessi alla CIGS richiedono specificità e trasparenza dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e delle ragioni dell’eventuale mancato ricorso alla rotazione.

  • l. n. 164/1975

    Norma richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina della CIGS, senza una distinta elaborazione interpretativa autonoma nel testo.

  • art. 2 d.P.R. n. 218/2000

    Norma richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina della CIGS, senza una distinta elaborazione interpretativa autonoma nel testo.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    Chi censura l’interpretazione dell’accordo sindacale deve specificare quali canoni ermeneutici legali sarebbero stati violati dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge non è ammissibilmente formulata se non spiega in modo puntuale perché la motivazione del giudice di merito contrasti con la norma invocata.
  • Quando si contesta l’interpretazione di un accordo sindacale, occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici legali siano stati violati; non basta affermare in modo apodittico una lettura alternativa del testo.
  • In materia di CIGS, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere devono essere espressi con chiarezza, specificità e trasparenza, così da consentire alle organizzazioni sindacali un’informazione preventiva sufficiente e una effettiva interlocuzione.
  • La genericità di formule come esigenze tecnico-organizzative, fungibilità e livelli professionali, se non concretamente declinate, può integrare violazione degli obblighi informativi richiesti dalla disciplina della CIGS.
  • Il raggiungimento di un accordo sindacale non sana automaticamente un deficit di specificità e trasparenza dei criteri di scelta quando tale deficit impedisca il controllo effettivo richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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