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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34977/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorrente, detenuto in espiazione di una pena di otto anni di reclusione per concorso in estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso, con fine pena fissato ad agosto 2029, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 47 e 50 della legge n. 354 del 1975 e dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa, non sussistevano collegamenti attuali con la criminalità organizzata: le operazioni investigative richiamate non avrebbero coinvolto il condannato, i precedenti erano risalenti, non risultavano controlli con persone di interesse operativo e le attività lavorative prospettate erano reali e verificate. La difesa ha inoltre sostenuto che la mancata ammissione di responsabilità e la gravità del reato non fossero decisive; la collaborazione sarebbe stata impossibile perché i fatti erano stati interamente accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo congrua e priva di contraddizioni la motivazione del Tribunale di sorveglianza. Ha reputato adeguatamente dimostrati i collegamenti del condannato con ambienti mafiosi e il concreto pericolo di ripristino dei legami: sono stati valorizzati il rapporto familiare con un soggetto inserito nel contesto criminale, la presenza di persone legate alla ’ndrangheta nelle società connesse alle opportunità lavorative prospettate, l’operatività attuale dell’associazione e la mancata ammissione di responsabilità, considerata anche la particolare caratura criminale risultante dalla sentenza di condanna. La Corte ha rilevato inoltre che non risultava effettuato alcun risarcimento del danno e ha giudicato tali elementi non efficacemente contrastati dalle deduzioni difensive. La decisione impugnata aveva considerato ammissibile l’istanza sul presupposto della collaborazione impossibile o inutile, ma aveva negato entrambe le misure per i collegamenti e il rischio di ripristino, nonché per l’inidoneità delle prospettive lavorative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    viene in rilievo il sopra citato provvedimento di rigetto delle istanze volte alla semilibertà ed all’affidamento in prova, adottato nei confronti del Manfreda

    La Corte conferma il rigetto dell’affidamento in prova in ragione dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino dei legami, ritenendo non idonee le prospettive lavorative prospettate.

  • art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Quanto alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato la pericolosità sociale di cui è portatore il soggetto, alla luce della condotta criminosa descritta e del pervicace suo professarsi innocente.

    La pericolosità sociale, valutata alla luce della condotta e degli elementi relativi ai legami criminali, può fondare il rigetto della semilibertà quando la motivazione risulti congrua e non efficacemente contrastata.

  • art. 3, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Il Tribunale di sorveglianza ha reputato ammissibile l’istanza, sussistendo l’ipotesi della collaborazione impossibile o inutile; ha disatteso le richieste difensive, però, in ragione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e a causa del pericolo di ripristino dei precedenti legami, ritenendo anche inidonee le prospettate possibilità lavorative.

    La ricorrenza della collaborazione impossibile o inutile consente l’ammissibilità dell’istanza, ma non determina di per sé la concessione della misura: restano valutabili i collegamenti con la criminalità organizzata, il pericolo di ripristino e l’idoneità degli elementi trattamentali e lavorativi.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    viene in rilievo il sopra citato provvedimento di rigetto delle istanze volte alla semilibertà ed all’affidamento in prova, adottato nei confronti del Manfreda, soggetto condannato per estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. ad anni otto di reclusione

    La disposizione è richiamata per identificare l’aggravamento mafioso del reato oggetto della condanna in espiazione; la decisione usa il contesto della condotta e i legami criminali per valutare le istanze di misura alternativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Contrariamente alle deduzioni difensive, l’avversata decisione è sorretta da una struttura argomentativa solida e congruente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà.

    Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale non prevalgono quando la decisione impugnata presenta una motivazione coerente e congrua e le deduzioni difensive non ne disarticolano gli elementi oggettivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La collaborazione impossibile o inutile può rendere ammissibile la richiesta di misura alternativa, ma non comporta automaticamente la concessione della misura: il giudice di sorveglianza deve ancora valutare i collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il concreto pericolo di ripristino dei legami.
  • La valutazione dei collegamenti e del rischio di ripristino può fondarsi su elementi oggettivi quali i legami familiari con soggetti inseriti nel contesto criminale e la presenza di persone legate all’organizzazione nelle società collegate alle opportunità lavorative prospettate.
  • La mancata ammissione di responsabilità, considerata insieme agli altri elementi del caso e alla caratura criminale risultante dalla condanna, e l’assenza di risarcimento del danno possono concorrere alla valutazione ostativa delle misure alternative; non costituiscono, nella decisione, ragioni isolate.
  • La censura di vizio motivazionale in cassazione non è sufficiente quando la motivazione del giudice di sorveglianza è solida, coerente e priva di contraddizioni e le deduzioni difensive non incidono sugli elementi oggettivi posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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