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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10069/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal collocamento di alcuni dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a zero ore nell’ambito di un programma aziendale di ristrutturazione/riorganizzazione. I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità della sospensione dal lavoro e la condanna della società al pagamento delle differenze tra la retribuzione piena e il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre accessori. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo: omessa pronuncia e nullità della sentenza per vizio motivazionale; erronea applicazione della prescrizione quinquennale anziché decennale; pretesa perdita del diritto per inerzia dei lavoratori; insussistenza dell’obbligo di costituzione in mora del datore; motivazione apparente sull’illegittimità della CIGS; erronea interpretazione dell’art. 1, comma 7, L. 223/1991 sui criteri di scelta e sulle modalità applicative; violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova; mancata considerazione di incontri sindacali presso il Ministero del Lavoro; omessa pronuncia sull’art. 1227 c.c. e sulla riduzione del danno; mancata divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti e riduzione del risarcimento. La società sosteneva, in sintesi, che la sospensione fosse stata legittima o comunque che il risarcimento dovesse essere ridotto o escluso per ragioni di prescrizione, inerzia e criteri di riparto del periodo di integrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, richiamando un orientamento già consolidato in analoghe controversie. In particolare ha confermato che il credito azionato dai lavoratori deriva dall’inadempimento contrattuale del datore per illegittima sospensione in CIGS ed è soggetto a prescrizione ordinaria decennale; che la mera inerzia del lavoratore non integra rinuncia tacita né perdita del diritto; che non era necessaria una formale costituzione in mora del datore, perché l’atto unilaterale illegittimo di sospensione determina di per sé la mora credendi; che la motivazione sulla genericità e discrezionalità dei criteri di scelta era sufficiente e non apparente; che le doglianze sull’onere della prova e sulla riduzione del danno non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata sulla illegittimità dei criteri adottati e sulla mancata prova delle condizioni per un diverso abbattimento del risarcimento. La società è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non configurabile con riguardo a questioni processuali; in ogni caso la Corte territoriale aveva esaminato implicitamente le censure dell'appello.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta non apparente perché il percorso argomentativo era percepibile e intelligibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le doglianze di violazione di legge, ma le censure sono state respinte perché non coglievano la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per i vizi di nullità della sentenza e di omessa pronuncia, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 2948 c.c.

    È stata esclusa l’applicabilità della prescrizione breve; il credito è stato qualificato come derivante da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione ordinaria decennale.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    La mera inerzia del lavoratore non è stata ritenuta sufficiente a determinare perdita del diritto, in difetto di una chiara volontà abdicativa.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    Non era necessaria una formale intimazione o richiesta scritta di costituzione in mora del datore, poiché la mora credendi derivava dall’illegittima sospensione.

  • art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991

    La Corte ha ritenuto che la genericità dei criteri di scelta e la discrezionalità nella loro applicazione rendessero illegittima la sospensione in CIGS.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell’onere della prova è stata respinta perché la decisione si fondava sulla genericità dei criteri e sulla mancata prova delle condizioni per ridurre il risarcimento.

  • art. 1227 c.c.

    La questione è stata dichiarata inammissibile, anche perché non risultava ritualmente introdotta nei gradi di merito; inoltre, in materia, non opera una riduzione automatica per inerzia del creditore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato precedenti conformi motivando per relationem rispetto a decisioni analoghe.

  • art. 1, comma 8, L. n. 223 del 1991

    È stato richiamato nel passo giurisprudenziale sulla necessità di adeguati meccanismi di rotazione in assenza di comprovate ragioni tecniche e organizzative.

  • art. 1218 c.c.

    L’illegittima sospensione in CIGS consente al lavoratore di chiedere l’accertamento dell’inadempimento del datore secondo il regime ordinario della responsabilità contrattuale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di CIGS, l’illegittima sospensione del lavoratore integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e abilita il dipendente a chiedere le differenze retributive secondo il regime ordinario di responsabilità ex art. 1218 c.c., con prescrizione decennale.
  • La mera inerzia del creditore-lavoratore non comporta, di per sé, rinuncia al diritto né perdita della pretesa risarcitoria: serve un comportamento concludente univoco e incompatibile con la volontà di mantenere il diritto.
  • Quando il provvedimento di sospensione illegittima determina il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, la mora credendi sorge senza necessità di formale costituzione in mora da parte del lavoratore.
  • La censura di omessa pronuncia non è configurabile, in linea generale, su questioni processuali; inoltre, il vizio di motivazione apparente ricorre solo in casi estremi di radicale assenza o incomprensibilità della motivazione, non quando il percorso logico del giudice sia percepibile.
  • In tema di CIGS, la genericità dei criteri di scelta e la discrezionalità nella loro applicazione possono rendere illegittima la sospensione; non basta invocare il generico richiamo alle esigenze tecnico-organizzative se mancano criteri predeterminati e verificabili.
  • Le doglianze sul riparto dell’onere della prova o sulla riduzione del danno non sono fondate se non si confrontano con la ratio decidendi, specie quando la decisione si basa sull’illegittimità originaria dei criteri di sospensione e sulla mancata prova di presupposti riduttivi concreti.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione straordinariaImpugnazioniProveInadempimentoMora
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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