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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33930/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva accertato l'usucapione ventennale di un immobile in favore di una parte privata, all'esito di un giudizio svolto contro la società proprietaria e con intervento di un'assegnataria del bene in sede esecutiva. L'istituto di credito, che aveva avviato un'esecuzione immobiliare e sosteneva di essere titolare di una posizione pregiudicata dalla sentenza di usucapione, ha proposto opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, primo comma, c.p.c., deducendo di essere stato ingiustamente pretermesso dal giudizio di usucapione. In cassazione ha lamentato violazione dell'art. 404 c.p.c., sostenendo, da un lato, che il creditore munito di ipoteca iscritta anteriormente alla domanda di usucapione sarebbe litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, perché l'usucapione estingue il diritto reale risultante dai registri; dall'altro, per completezza, ha richiamato anche la qualità di creditore pignorante anteriore alla domanda di usucapione, affermando che l'usucapione travolge l'efficacia delle trascrizioni anteriori. La Corte ha però ritenuto inammissibile la deduzione relativa alla posizione di creditore ipotecario perché nuova e non risultante trattata nei gradi di merito, e infondata la deduzione fondata sulla mera qualità di creditore pignorante, poiché l'usucapione incide sui diritti reali e non sulla posizione del creditore procedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la doglianza relativa all'asserita qualità di creditore ipotecario era inammissibile per novità della questione e per necessità di accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, oltre che perché il ricorrente non aveva indicato dove la questione fosse stata introdotta nei precedenti gradi. Quanto alla qualità di creditore pignorante, la Corte ha escluso che essa integri una posizione assimilabile a un diritto reale estinto dall'usucapione, sicché non sussisteva il presupposto per l'opposizione di terzo ordinaria. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    L'opposizione di terzo ordinaria spetta ai titolari di diritti autonomi e incompatibili con quello accertato dalla sentenza impugnata; il terzo che lamenti un pregiudizio derivante dalla sentenza resa tra altri, ma non sia titolare di un diritto autonomo incompatibile, non può utilizzare questo rimedio. L'opposizione di terzo revocatoria richiede invece dolo o collusione tra le parti del giudizio.

  • art. 105, secondo comma, c.p.c.

    Il soggetto la cui posizione è dipendente da quella di una parte può intervenire come interventore adesivo dipendente, non come opponente ordinario.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza fa riferimento alla posizione del creditore come posizione giuridica dipendente da quella del debitore, non assimilabile a un diritto autonomo incompatibile con la sentenza di usucapione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio denunciato in cassazione è quello di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non coltivate nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare specificamente in quale atto precedente abbia dedotto la questione, così da consentire il controllo ex actis.
  • L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, primo comma, c.p.c. è esperibile solo dal terzo titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata; non è sufficiente un mero pregiudizio riflesso o dipendente.
  • L'effetto estintivo dell'usucapione riguarda i diritti reali insistenti sul bene; non si estende, di per sé, alla mera posizione di creditore procedente o pignorante.
  • La qualità di creditore munito di garanzia reale, ove effettivamente dedotta e provata nei gradi di merito, può assumere rilievo distinto rispetto alla mera posizione di creditore pignorante; tuttavia tale profilo non è scrutinabile in cassazione se prospettato per la prima volta nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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