Cassazione Penale, Ordinanza n. 18315/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per reati in materia di stupefacenti e per un reato di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, ma i motivi risultano sostanzialmente reiterativi di quelli già dedotti in appello e diretti a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale probatorio. In particolare, il ricorrente sosteneva che non fosse corretta la configurabilità del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e contestava implicitamente la tenuta della motivazione sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva invece che i giudici di merito avevano motivato adeguatamente sull'avvenuta illecita detenzione di droga di diversa natura e in quantità non esigua, nonché sul possesso in carcere di cellulari utilizzati per 74 chiamate verso l'esterno; inoltre aveva ritenuto legittimo il diniego dell'art. 131-bis c.p. in ragione della gravità e reiterazione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte meramente ripetitive dei motivi di appello e, comunque, dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua, adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato in materia di stupefacenti e sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte considera corretta la configurazione del reato, valorizzando l'illecita detenzione di sostanza stupefacente di diversa natura in quantità non esigua, in un contesto detentivo, e la complessiva motivazione del giudice di merito.
Il testo segnala l'affermazione di responsabilità anche per questo reato, ma non sviluppa ulteriormente il contenuto della censura o la motivazione specifica sulla relativa fattispecie.
La causa di non punibilità è stata correttamente negata sulla base della gravità e della reiterazione dei fatti, secondo un apprezzamento rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, viene disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, poiché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare motivi già proposti in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione del giudice di merito sulla sussistenza del reato è insindacabile in cassazione se è congrua, coerente e priva di manifeste illogicità, essendo sufficiente che sia basata su corretti criteri inferenziali e massime di अनुभवienza condivisibili.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito quando la gravità complessiva della condotta e la sua reiterazione rendano non applicabile l'art. 131-bis c.p., e tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è suscettibile di riesame in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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