Cassazione Civile, Ordinanza n. 32871/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito della compravendita, formalmente avente ad oggetto un'unità immobiliare abitativa con giardino, l'Ufficio notificava avviso di liquidazione a venditore e acquirente, ritenendo che l'atto dovesse essere riqualificato come cessione di terreno edificabile in base a elementi extratestuali: in particolare, la successiva richiesta del compratore di un permesso di costruire per demolire il fabbricato e realizzare un nuovo complesso residenziale, nonché l'equivalenza del prezzo a quello di un'area edificabile. Il contribuente impugnava l'avviso, ma la CTP respingeva e la CTR confermava. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva quattro motivi; i primi due investivano la violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'Amministrazione aveva illegittimamente riqualificato l'atto sulla base di dati e negozi extratestuali. I restanti motivi risultavano assorbiti dall'eventuale accoglimento della censura principale.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, rilevando che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 20 del TUR, applicabile retroattivamente, l'Amministrazione non può riqualificare l'atto registrato facendo leva su elementi extratestuali o su collegamenti negoziali esterni al testo dell'atto. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato gli avvisi di liquidazione originariamente impugnati. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato per la determinazione della base imponibile nel regime applicato in atto
art. 1, comma 497, L. n. 266 del 2005
richiamato quale parametro per la base imponibile dell'atto di compravendita
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
nella nuova formulazione, impedisce di riqualificare l'atto registrato avvalendosi di elementi extratestuali e di negozi giuridici collegati
art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205 del 2017
ha modificato il testo dell'art. 20 TUR, introducendo il divieto di riqualificazione extratestuale
art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018
ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova disciplina dell'art. 20 TUR
richiamato per il deposito delle memorie in vista dell'adunanza camerale
sentenza Corte cost. n. 39 del 2021
ha superato il vaglio di costituzionalità della retroattività della nuova disciplina dell'art. 20 TUR
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'art. 20 del TUR, nel testo vigente e retroattivamente applicabile, impone di qualificare l'atto sulla base del suo contenuto testuale e della sua intrinseca natura, senza poter utilizzare elementi extratestuali o collegamenti con atti ulteriori per mutarne la causa fiscale.
- La riqualificazione dell'atto ai fini tributari non può fondarsi su comportamenti successivi delle parti o su dati esterni al negozio registrato quando tali elementi servano a trasformare la fattispecie giuridica formalmente documentata in una diversa fattispecie imponibile.
- Quando la questione principale riguarda la corretta applicazione dell'art. 20 TUR nella sua nuova formulazione, l'accoglimento della relativa censura assorbe i motivi ulteriori del ricorso.
- Se la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito sulla base di una regola di diritto sopravvenuta e pacificamente applicabile, può cassare senza rinvio e annullare l'atto impositivo impugnato.
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