Cassazione Civile, Ordinanza n. 32560/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una società aveva contestato la richiesta di pagamento, formulata da un consorzio, di euro 50.886,81 a titolo di corrispettivo per costi di gestione e servizi resi negli anni 1997, 1998 e 1999 in un’area industriale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto; la Corte d’appello aveva confermato la revoca rigettando il gravame del consorzio. In Cassazione il consorzio ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c. e sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sul creditore quanto all’esistenza e soprattutto alla quantificazione del credito. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione del requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa e del percorso processuale. Ha inoltre osservato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione dell’art. 2697 c.c., in realtà contestava la valutazione delle prove e chiedeva un nuovo esame del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha aggiunto che, comunque, la Corte d’appello aveva correttamente posto a carico del consorzio l’onere di provare il quantum del credito e aveva motivatamente ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, anche alla luce delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo; la controversia è stata ricondotta dal giudice al riparto dell’onere della prova del credito.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
la violazione della norma si configura solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando contesti l’apprezzamento dell’esito della prova o la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formalmente incanalato in questo vizio, ma in realtà mirava a una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la mancanza della sommaria esposizione dei fatti comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
per il ricorso dichiarato inammissibile dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo sommario ma completo i fatti sostanziali e processuali, indicando reciproche pretese, difese, sviluppi del giudizio e contenuto delle decisioni di merito; la loro omissione determina inammissibilità.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la legge, non quando si contesti la valutazione delle prove o l’esito dell’istruttoria.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando si agisce per il pagamento di un credito derivante da rapporto obbligatorio di diritto privato, chi agisce come creditore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, incluso il quantum debenatur, se questo è contestato.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se critica un punto diverso da quello decisivo, è inammissibile o comunque infondato.
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