Cassazione Civile, Ordinanza n. 11589/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2002, addizionali IRPEF, ritenute alla fonte, interessi, sanzioni e accessori, per complessivi euro 16.887,02, nonché del successivo estratto di ruolo. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente sul rilievo dell'assenza di prova della rituale notificazione della cartella. In appello la CTR aveva accolto parzialmente il gravame della contribuente sulle spese e respinto l'appello incidentale dell'ente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 2946 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che i tributi erariali e le sanzioni per il loro mancato pagamento si prescrivono in dieci anni e che, in ogni caso, la mancata impugnazione della cartella avrebbe determinato la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell'art. 2953 c.c. La Corte ha inoltre affrontato preliminarmente il tema dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce dello ius superveniens, ritenendo che nel caso concreto operasse un giudicato interno sulla specifica statuizione di ammissibilità non censurata in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha ritenuto fondato il motivo limitatamente al tributo, affermando che la definitività della cartella non trasforma il termine di prescrizione del credito erariale in quello decennale ex art. 2946 c.c., ma lascia fermo il termine prescrizionale proprio del tributo, se non soggetto a prescrizione breve. Ha invece respinto il motivo con riguardo alle sanzioni, ribadendo che per i crediti da sanzioni tributarie opera la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, disciplina speciale che resta ferma salvo l'eventuale applicazione dell'art. 2953 c.c. nei limiti dell'actio iudicati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la causa alla luce di tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"i tributi erariali e le sanzioni relative al loro mancato pagamento si prescrivono nel termine di dieci anni"
La Corte esclude che la mancata impugnazione della cartella determini automaticamente la prescrizione decennale del credito; il termine resta quello proprio del credito, salvo diversa disciplina speciale.
La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario opera solo nei limiti dell'actio iudicati, non per il solo fatto che la cartella non sia stata impugnata.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione e, alla luce dello ius superveniens, può essere oggetto di verifica anche nei giudizi pendenti.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La possibilità di impugnazione diretta del ruolo e della cartella asseritamente invalida notificata è subordinata alla dimostrazione di un pregiudizio specifico per partecipazione a gare, riscossione di somme da soggetti pubblici o perdita di benefici nei rapporti con la PA.
Lo ius superveniens limita l'azione avverso l'estratto di ruolo e si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sull'interesse ad agire.
La dimostrazione del perdurare dell'interesse ad agire nel giudizio di legittimità può avvenire mediante deposito di documentazione.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
"il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"
Le sanzioni tributarie sono soggette a disciplina speciale e autonoma, con prescrizione quinquennale, che non viene sostituita dal termine ordinario decennale per effetto della definitività della cartella.
Massime di principio
- La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione produce l'irretrattabilità del credito, ma non converte automaticamente il termine di prescrizione del credito in quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; occorre distinguere tra stabilizzazione dell'accertamento e regime prescrizionale sostanziale del credito.
- Per i crediti tributari non assistiti da una prescrizione breve tipica, la mancata opposizione all'atto di riscossione non determina di per sé l'applicazione dell'art. 2953 c.c., che opera solo in presenza di un titolo giudiziale o di un effetto equivalente nei limiti dell'actio iudicati.
- Le sanzioni tributarie sono soggette a una disciplina prescrizionale speciale e autonoma: il termine di prescrizione della riscossione è quinquennale ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e tale regola prevale sul termine ordinario salvo specifiche ipotesi di conversione legate a un titolo giudiziale definitivo.
- L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo è una condizione dinamica dell'azione e può essere incisa dallo ius superveniens anche nei giudizi pendenti; tuttavia, se la questione di ammissibilità è stata già decisa e non impugnata, si forma giudicato sulla relativa statuizione.
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