Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41439/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva dalla contestazione di una fideiussione bancaria asseritamente rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una società. Il garante sosteneva di non aver mai sottoscritto il documento e, dopo una CTU calligrafica svolta in primo grado, il Tribunale aveva ritenuto apocrifa la firma, accogliendo la domanda di nullità/inesistenza del vincolo e anche la domanda risarcitoria contro la banca. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione, valorizzando il recesso successivamente sottoscritto dal garante e ritenendo non decisiva la consulenza tecnica, anche perché il CTU non aveva comparato la firma con un ulteriore documento prodotto e non valutato in perizia; aveva inoltre giudicato non convincente la prova testimoniale. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. e dell'art. 117 TUB, sostenendo che la forma scritta della fideiussione, essenziale a pena di nullità, non poteva essere superata da un successivo recesso e che la nullità di protezione non era sanabile; 2) violazione dell'art. 196 c.p.c., per l'asserita insufficienza della motivazione con cui la Corte d'appello aveva disatteso l'esito della CTU senza disporne la rinnovazione; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo al rapporto dare/avere, già dedotto in appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha osservato che il ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato, nei termini e nei modi richiesti, la copia autentica della decisione con la relativa relata di notifica; inoltre, dalla documentazione risultava che il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Mancando la prova della notificazione della sentenza e non potendo operare la verifica della tempestività, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le resistenti, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del negozio fideiussorio in difetto dei requisiti essenziali e della forma prescritta

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente per affermare l'assenza di un requisito essenziale del contratto, ossia la valida sottoscrizione

  • art. 117 TUB

    richiamato dal ricorrente come norma che impone la forma scritta del contratto bancario a pena di nullità

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della consulenza tecnica e l'omessa rinnovazione delle indagini

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato quale parametro formale per i primi due motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    interpretato nel senso che il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notifica, se la notificazione è avvenuta, è requisito funzionale e a pena di improcedibilità del ricorso

  • art. 372 c.p.c.

    ritenuto applicabile in via estensiva per la produzione separata della copia con relata, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne la copia autentica con la relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • La mancata produzione della relata non è sanata dalla sola non contestazione della controparte né dal deposito nel fascicolo d'ufficio di copia della sentenza notificata, perché il controllo della tempestività dell'impugnazione è affidato al ricorrente.
  • La produzione successiva della copia notificata è ammissibile solo nei limiti dell'art. 372 c.p.c. e comunque entro il termine di deposito del ricorso; se la notificazione della sentenza risulta avvenuta e il ricorso è stato proposto oltre il termine breve, l'improcedibilità resta ferma.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile o inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.