Sentenza del 16/05/2016 n. 2898 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP- violazioni e sanzioni- raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in ipotesi di reato - applicabilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005-2011, notificati il 23 giugno 2014, contestando innanzitutto la tardività degli accertamenti e l’illegittimo raddoppio dei termini. Ha inoltre contestato il recupero di costi e IVA relativi a fatture ritenute soggettivamente inesistenti, sostenendo che gli acquisti erano effettivi, inerenti e pagati, che il regime di reverse charge escludeva un danno erariale e che mancava la prova della partecipazione consapevole alla frode.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado e annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto che il raddoppio dei termini potesse operare soltanto per i periodi collegati a reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 e, comunque, che non fosse applicabile all’IRAP, poiché l’evasione IRAP non è penalmente sanzionata da tale decreto. Gli accertamenti relativi agli anni 2005-2008 sono stati dichiarati decaduti per tardività. Quanto al merito, sono stati riconosciuti la certezza, l’inerenza e la competenza dei costi e l’illegittimità del recupero IVA in regime di reverse charge, nonché l’assenza di adeguata prova dell’elemento soggettivo della frode. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
obbligo di denuncia dei reati perseguibili d’ufficio
Il raddoppio dei termini presuppone una violazione tributaria che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
termini per l’accertamento delle imposte sui redditi
Per i periodi anteriori alla riforma del 2015, il termine ordinario poteva essere raddoppiato solo in presenza dei presupposti penali previsti dalla legge.
termini per gli accertamenti IVA
La disciplina dei termini di accertamento IVA è stata modificata dalla legge di stabilità 2016, con una disciplina transitoria per i periodi d’imposta precedenti.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015
Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento...
La sentenza ritiene implicitamente superata la norma di salvaguardia dalla successiva disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 208/2015.
La disposizione è stata interpretata nel senso di consentire la deduzione dei costi effettivamente sostenuti, purché certi, inerenti e di competenza, anche nel contesto di contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
requisiti di certezza, inerenza e competenza dei componenti negativi
I costi sono deducibili quando risulta provata la loro effettività, inerenza all’attività d’impresa e competenza temporale.
Art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972
La Commissione ha escluso l’applicabilità della norma al caso concreto, rilevando che nel reverse charge non vi è una fattura attiva con IVA addebitata dal cedente.
Poiché il decreto non prevede reati propriamente riferiti all’IRAP, l’evasione di tale imposta non può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per ogni violazione fiscale: deve essere collegato a un reato previsto dal D.Lgs. n. 74/2000 e devono essere rispettate le condizioni temporali previste dalla disciplina applicabile.
- L’IRAP, non essendo inclusa tra le imposte tutelate dalle fattispecie penali del D.Lgs. n. 74/2000, non consente di regola il raddoppio dei termini per il solo fatto che sia stata contestata un’evasione IRAP.
- In caso di fatture soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve distinguere tra inesistenza soggettiva del fornitore ed effettività dell’acquisto: se il costo è reale, inerente e documentato, la deducibilità non può essere esclusa automaticamente.
- Nel regime di reverse charge, l’IVA viene assolta dal cessionario mediante integrazione o autofattura; se il meccanismo è fiscalmente neutrale e non emerge un danno per l’Erario, il recupero dell’IVA richiede una motivazione e una prova specifiche.
- La contestazione della frode richiede la prova della consapevole partecipazione del contribuente. Tuttavia, anomalie evidenti nei fornitori e la mancata adozione di verifiche minime possono costituire indizi dell’elemento soggettivo; la valutazione dipende dalle caratteristiche concrete del settore e dell’operazione.
- Per valutare la tempestività di un accertamento occorre verificare separatamente ogni imposta e ogni periodo d’imposta, individuando il termine ordinario, l’eventuale presupposto penale e la data effettiva della denuncia.
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